F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 8. RICORSO DELL’U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAIA ALTA/COMANO TERME E FIAVE DEL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 55 del 4.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007
8. RICORSO DELL’U.S. COMANO TERME E FIAVE’ AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA DEL RECLAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAIA ALTA/COMANO TERME E FIAVE DEL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 55 del 4.5.2007)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Trentino Alto Adige dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla U.S. Comano Terme e Fiave’ avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa societa in relazione alla gara svoltasi il giorno 9.4.2007 tra la U.S. Comano Terme e Fiave’/Maia Alta, gara da quest’ultima vinta con il punteggio di 4 a 2. L’inammissibilita era stata dichiarata dalla Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 24, comma 3 C.G.S. concernendo un fatto devoluto alla esclusiva discrezionalita tecnica dell’arbitro ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di gioco. Nel ricorso alla C.A.F., la U.S. Comano Terme Fiave riferiva che al 34¢X del secondo tempo, l’arbitro dopo aver dapprima convalidato una rete segnata dalla stessa ricorrente ospite, l’aveva annullata in quanto il suo assistente piu lontano gli aveva fatto notare che alcuni tifosi della societa di casa avevano buttato in campo un pallone. Al referto di gara l’arbitro aveva soltanto allegato un rapporto dell’assistente sull’episodio, mentre in data 18 aprile aveva inviato al Giudice Sportivo un supplemento di rapporto da cui risultava che al momento del lancio del secondo pallone egli si trovava di spalle; che in quel mentre l’azione di gioco si trovava da poco oltre la linea mediana e che detto secondo pallone era venuto a trovarsi al momento del lancio sul terreno di gioco a 5-6 metri dal pallone regolarmente presente. Nel ricorso la U.S. Comano Terme Fiave’ deduceva che la Commissione non aveva tenuto conto delle controdeduzioni della stessa Maia Alta ne di quelle emergenti dal rapporto dell’assistente e del supplemento dell’arbitro, deducendo in proposito critiche circa la collocazione del secondo pallone - al momento del fatto - rispetto all’azione. Si chiedeva, pertanto, dichiararsi l’irregolarita della gara ai sensi dell’art. 12 comma 4 lett. c), ovvero dell’ultimo periodo del comma 4 trattandosi di errori di fatto che ne avevano influenzato lo svolgimento. La C.A.F. considera che il ricorso nella sostanza invoca una rivalutazione, nel merito, di quanto ha gia formato oggetto dei precedenti gradi di giudizio, ma una valutazione del genere e consentita dall’art. 33, 1 comma C.G.S. soltanto nel caso in cui la C.A.F. venga adita quale giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate: ipotesi, entrambe, non ricorrenti nella specie. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’ art. 33, comma 1 C.G.S., il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Comano Terme e Fiave di Ponte Arche (Trento) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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