F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 9. RICORSO A.S. STILESE A. TASSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STILESE A. TASSONE/PLATI DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 153 del 22.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 30/05/2007 9. RICORSO A.S. STILESE A. TASSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STILESE A. TASSONE/PLATI DEL 6.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 153 del 22.5.2007) Con il ricorso indicato in epigrafe la societa sportiva A.S. Stilese “Alfonso Tassone” ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria n. 153 del 21.5 2007, pubblicata il successivo giorno 22, concernente la regolarita della gara di spareggio, campionato di terza categoria, disputata il 6.5.2007 sul campo neutro di Siderno contro la A.S. Plati. E’ da tener presente al riguardo che la F.I.G.C. con decisione pubblicata nel Com Uff. n. 69, pubblicato il 7.2.2007, “preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla Stagione Sportiva 2006/2007 per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.”, ha deliberato, fra l’altro, che “per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d’Appello Federale l’eventuale appello alla C.A.F., ai sensi dell’art. 33 C.G.S. deve essere proposto dalla societa interessata con atto motivato da trasmettere alla societa controinteressata e, in uno alla prova dell’invio dell’atto da parte di tale societa, alla C.A.F. - Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. Ora nel caso di specie e avvenuto che l’atto in esame non e stato notificato alla societa avversaria via telefax, ma a mezzo raccomandata a/r, come la stessa ricorrente dichiara e comprova mediante la produzione di fotocopia della ricevuta. Ne consegue la inammissibilita del ricorso in esame. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’ art. 33, comma 2 C.G.S., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 69 del 7.2.2007, il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Stilese A. Tassone di Stilo (Reggio Calabria) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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