F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 5. RICORSO S.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUNO NARDI/RIVIERA DEI MARMI DELL’8.3.2007 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 34 del 30.3.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 5. RICORSO S.S. RIVIERA DEI MARMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUNO NARDI/RIVIERA DEI MARMI DELL’8.3.2007 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. 34 del 30.3.2007) Con deliberazione, pubblicata nel Com. Uff. n. 34 del 30.3.2007, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico irrogava, in accoglimento del ricorso presentato dalla società Bruno Nardi, le seguenti sanzioni: - nei confronti della società Riviera Marmi, la sconfitta per 0-3 nella gara Allievi Regionali, disputata il 17.3.2007 contro la società Bruno Nardi; - sempre nei confronti della società Riviera Marmi, la penalizzazione di punti 10 in classifica generale del Campionato Allievi Regionali e la ammenda di € 500,00; - nei confronti del Presidente pro-tempore della società Riviera Marmi, la inibizione sino alla data del 31.5.2007; - nei confronti del calciatore della A.S.D. Riviera Marmi Sesta Giacomo, la squalifica sino alla data del 30.4.2007. Esponeva il Giudice Sportivo che alla gara Allievi Regionali, disputata il 17.3.2007 tra la A.S.D. Bruno Nardi e la A.S.D. Riviera Marmi, partecipava il calciatore Sesta Giacomo, tesserato presso la Riviera Marmi. Con ricorso del 21.3.2007, la Bruno Nardi chiedeva la sconfitta per 0-3 della Riviera Marmi. Affermava la ricorrente che il calciatore Sesta Giacomo aveva Partecipato ad oltre la metà delle gare del campionato promozione: egli, ai sensi dell’art. 34, comma 1, N.O.I.F., non avrebbe dunque potuto partecipare anche alla gara Allievi Regionali del 17.3.2007. La norma stabilisce, infatti, che “le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltasi”. La violazione di codesta norma comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S., la sconfitta per 0-3 della società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, in accoglimento del ricorso, irrogava, con deliberazione del 30.3.2007, le citate sanzioni. Avverso la decisione propone ricorso la A.S.D. Riviera Marmi. Il ricorso della A.S.D. Riviera Marmi si affida a tre motivi: non avere, il Giudice Sportivo di 2° Grado, accolto la richiesta di convocazione della società, così violando, ex art. 32, comma 6, C.G.S., il principio del contraddittorio; avere, il Giudice Sportivo, deciso in base a mere “informazioni giornalistiche” e non, invece, in base ad atti ufficiali, come prescritto dall’art. 31, lett. c), C.G.S.; non avere, il Giudice Sportivo, correttamente interpretato l’art. 34, comma 1, N.O.I.F., poiché i Campionati Promozione e Allievi Regionali non possono considerarsi tra loro in rapporto di superiore ad inferiore. Nessuno dei motivi sembra meritevole di accoglimento. Intorno al primo motivo, osserva questa Commissione che il Giudice Sportivo di 2° Grado ricevette la memoria difensiva della Riviera Marmi, ove era recata la richiesta di convocazione, quando già aveva reso la propria decisione. Ciò per esclusiva responsabilità della ricorrente, che non ha tempestivamente inoltrato la propria richiesta. Al fine di verificare la regolarità del contraddittorio, questa Commissione, nella precedente riunione del 17.5.2007, ha invitato la A.S.D. Bruno Nardi a depositare copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata, con la quale essa società diede notizia alla Riviera Marmi di aver proposto reclamo al Giudice Sportivo di II grado. Dal documento, risulta che la Riviera Marmi ricevette copia del reclamo in data 26.3.2007: il Giudice Sportivo decise il reclamo il successivo 30 marzo, data in cui egli giunse a conoscenza della memoria difensiva della Riviera Marmi. Fu dunque per esclusiva responsabilità della Riviera Marmi che il Giudice Sportivo non fu in grado di procedere alla convocazione: da codesta imputabilità, segue che non può qui ravvisarsi alcuna violazione del contraddittorio. Né coglie nel segno il secondo motivo di ricorso. Con lettera del 28.3.2007, la Lega Nazionale Dilettanti fornì al Comitato Regionale Sicilia documenti ufficiali, dai quali risultava la partecipazione del calciatore Sesta Giacomo a un numero gare del Campionato Promozione, superiore a quello consentito dall’art. 34, comma 1, N.O.I.F. La decisione non fu assunta – come vorrebbe la Riviera Marmi - sulla base di informazioni giornalistiche, ma sulla base di tali documenti ufficiali. Circa l’ultimo motivo di ricorso, è agevole rilevare come Campionato Promozione e Campionato Regionale Allievi facciano entrambi parte delle Attività Regionali, svolte dalla Lega Nazionale Dilettanti: chiara prova di ciò si trae, per modo d’esempio, dalla semplice consultazione del sito internet della Lega Nazionale Dilettanti, alla voce “attività agonistica”. I due Campionati citati, si legge sempre nella medesima pagina web, sono tra loro in rapporto di superiore ad inferiore. Ne discende il corollario dell’applicabilità, al caso in esame, dell’art. 34, comma 1, N.O.I.F.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Riviera dei Marmi di Custonaci (Trapani), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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