F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 6. RICORSO U.S. PADULA A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULA/COMPRENSORIO BASSOCILENTO DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007
6. RICORSO U.S. PADULA A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADULA/COMPRENSORIO BASSOCILENTO DEL 25.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007)
Con atto di appello, ritualmente proposto in data 11.5.2007, la società U.S. Padula A.S.D. ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 99 del 4.5.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta alla società appellante su reclamo proposto dalla società Comprensorio Bassocilento. Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva accolto il reclamo della società Comprensorio Bassocilento, che aveva lamentato la partecipazione alla gara di un calciatore della società U.S. Padula A.S.D. in posizione irregolare per un residuo di squalifica da scontare, infliggendo alla società U.S. Padula A.S.D. la sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare aveva ritenuto che il plico contenente i motivi di appello della società Comprensorio Bassocilento era stato recapitato “alla società Padula in data 21.3.2007”. Nel ricorso dell’11.5.2007 la società U.S. Padula A.S.D. chiedeva la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla società Comprensorio Bassocilento per l’omessa comunicazione del reclamo stesso, con conseguente nullità e/o inefficacia della decisione della Commissione Disciplinare. Ritiene questa Corte che il ricorso della società U.S. Padula A.S.D. sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento, con conseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e ripristino del risultato di 1-0 a favore della Società ricorrente, conseguito sul campo nella gara del 25.2.2007. Infatti, dall’esame degli atti di causa risulta documentalmente che la società Comprensorio Bassocilento ha inviato la copia del reclamo in Via Provinciale, località Padula, mentre invece sempre dagli atti di causa risulta che l’indirizzo della società U.S. Padula A.D.S. era diverso. In particolare, all’atto dell’iscrizione al Campionato di competenza per la stagione 2006/2007 la società U.S. Padula A.D.S. aveva comunicato che l’indirizzo per la corrispondenza era quello di Via Nazionale c/o Romanelli Automazioni, località Padula Scalo, mentre l’indirizzo telegrafico era in Via Nazionale sempre in località Padula Scalo. Appare evidente dagli atti di causa che la copia del reclamo della società Comprensorio Bassocilento è stato inviato a un indirizzo diverso da quello comunicato ufficialmente dalla società U.S. Padula A.D.S., sicché non si è potuto instaurare alcun valido contraddittorio avanti alla Commissione Disciplinare, la quale è caduta in un macroscopico errore di prospettiva ritenendo efficace una comunicazione addirittura inesistente in radice e, quindi, “tamquam non esset”, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo della società Comprensorio Bassocilento. Conseguentemente, in accoglimento del ricorso della società U.S. Padula A.S.D., stante la palese violazione del principio del contraddittorio, la C.A.F. annulla la decisione della Commissione Disciplinare ai sensi dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S. e dispone il ripristino del risultato di 1-0 a favore della società U.S. Padula A.S.D., conseguito sul campo nella gara del 25.2.2007. L’accoglimento del ricorso comporta la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Padula di Padula Scalo (Salerno), annulla la delibera impugnata e dichiara inammissibile il reclamo proposto
dal Comprensorio Bassocilento alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.; per l’effetto ripristina il risultato conseguito sul campo di 1-0 nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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