F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 8. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. PENNA MAURIZIO FINO AL 31.12.2009 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 10.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007
8. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. PENNA MAURIZIO FINO AL 31.12.2009 (Delibera del Giudice sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 55 del 10.5.2007)
Il Frosinone Calcio, unitamente al signor Penna Maurizio, ha proposto reclamo alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio pubblicato sul Com. Uff. n. 55 pubblicato il 10.5.2007 riguardante la sanzione comminata dal Giudice Sportivo e confermata dal Comitato Regionale Lazio, al tecnico Penna Maurizio squalificato fino al 31.12.2009 in riferimento ai fatti occorsi nella gara Frosinone Calcio S.r.l./Tor de’ Cenci valida per la Coppa Allievi Lazio dell’1.4.2007, Settore Giovanile e Studentesco in quanto al termine della gara, sulle scale d’ingresso agli spogliatoi, raggiungeva un calciatore della squadra avversaria e iniziava con lui un diverbio, colpendolo in fine con un forte pugno sul viso. Da questo episodio si generava una rissa che coinvolgeva tutti i presenti nel recinto dello spogliatoio e veniva sedata per il pronto intervento dei dirigenti accompagnatori delle due squadre. Il motivo del reclamo presentato riguarda l’eccessività della sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo che descriveva l’episodio come grave, poiché “posto in essere nei confronti di un ragazzo da parte di un allenatore adulto che, in quanto tale, in particolare nel Settore Giovanile Scolastico, dovrebbe principalmente rivestire un ruolo educativo e formativo. Ritiene inoltre la reclamante che, invece, il Giudice di 2° grado, nel riesaminare, l’accaduto, non abbia tenuto, in alcun modo, conto delle circostanze attenuanti quale, l’ammissione dell’accaduto da parte del signor Penna Maurizio e l’istintività del comportamento tenuto. Va preliminarmente osservato che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lett. d), trattandosi di 3° grado di giudizio di merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto da Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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