F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 9. RICORSO SIG. PALMAS ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO A TUTTO IL 31.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 07/06/2007 9. RICORSO SIG. PALMAS ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO A TUTTO IL 31.7.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007) Il signor Palmas Angelo, dirigente tesserato per la Sassari Torres S.r.l., propone reclamo a questa Commissione d’Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicato nel Com. Uff. n. 287/C del 23.5.2007 che ha confermato la sanzione dell’inibizione ex art. 14 comma 1 lett. e) fino a tutto il 31.7.2007, comminatagli dal Giudice Sportivo. Lamenta il reclamante che la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare appare esulare completamente dalle argomentazioni difensive rese, ribadendo che il comportamento tenuto dal signor Palmas Angelo, nei confronti della terna arbitrale, sia stato, senza dubbio, dettato dalla particolare intensità agonistica del match unitamente ad alcune decisioni arbitrali che apparivano gli occhi della squadra di casa alquanto dubbie. ifatti, si legge nel provvedimento impugnato:… “il rapporto del commissario di campo, che al contrario di quanto affermato dal Palmas, non è minimamente in contrasto con il referto arbitrale, risulta, oltre dalle ripetute frasi volgari all’indirizzo dell’arbitro, anche dal fatto che all’interno dello spogliatoio il sig. Palmas continuava ad urlare contro l’arbitro frasi minacciose e volgari”.. orbene non è chi non veda che tali frasi hanno un chiaro e grave contenuto offensivo, ingiurioso e denigratorio, tra l’altro reiterato.. la sanzione irrogata, pertanto, deve essere ritenuta congrua e, conseguentemente, confermata”. Alla luce dei fatti esposti e in linea con la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare, questa Commissione d’Appello Federale ritiene di dover confermare l’impugnata delibera, anche in considerazione del fatto che il comportato contestato al reclamante è stato posto in essere da un soggetto che avrebbe dovuto tenere nei confronti della terna arbitrale un comportamento sportivamente irreprensibile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Palmas Angelo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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