F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007 1. RICORSO A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DOTTORE RODRIQUE FINO AL 31.12.2009 E AMMENDA DI €500,00 SEGUITO GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO/PERANO DELL’11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007
1. RICORSO A.S.D. TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DOTTORE RODRIQUE FINO AL 31.12.2009 E AMMENDA DI €500,00 SEGUITO GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO/PERANO DELL’11.2.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 60 del 19.4.2007)
Con la decisione indicata in epigrafe, la predetta Commissione, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dalla società Tiburfuoco Abruzzo Calcio, ha ridotto fino al 31.12.2009 la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado al calciatore Dottore Rodrique e confermato per il resto la decisione impugnata. Avverso tale ultima pronuncia ricorre ora a questa Commissione di Appello Federale la stessa società, deducendo, ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. c) C.G.S. il vizio di motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e di omessa motivazione su di un punto altrettanto decisivo della controversia anch’esso prospettato dalle parti. Il ricorso appare ictu oculi infondato e come tale deve essere respinto. Molteplici circostanze smentiscono, infatti, la tesi dell’assenza di premeditazione nel calciatore, come anzitutto il fatto che lo stesso e rientrato in campo appositamente per percuotere da
dietro l’arbitro, nonostante fosse stato in precedenza espulso dal terreno di giuoco, e che, inoltre, ha avuto cura di celare con un cappuccio il proprio volto, proprio al fine di non essere identificato, anche se questa intenzione non e andata poi a buon fine ed non e stata coronata da successo. Tale particolare condotta ne rivela in pieno la indubbia asocialità ed e manifestazione di grave antisportività, rendendo chiaramente inutile qualsiasi tentativo di raffrontare le caratteristiche della vicenda in esame con quelle di altre fattispecie che sarebbero state più benevolmente valutate. E ciò, a parte il fatto che non sussiste in materia il principio dello stare decisi se che non opera come in altri ordinamenti il c.d. vincolo del precedente. Del resto, ed oltre tutto, non e dato minimamente apprezzare nel caso in esame alcuna dimostrazione e nemmeno il minimo sintomo di un asserito successivo pentimento. Quanto, infine, alla richiesta avanzata in via subordinata di ridurre la entità della squalifica inflitta e di convertirla in penalità alternative, va ricordato, in aggiunta alle considerazioni innanzi svolte, il disposto dell’art. 14.2 bis, ultima parte, a norma del quale “si applica come sanzione minima la squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Non diversamente e da concludere per quanto concerne la responsabilità della società ricorrente, i cui tesserati avevano circondato l’arbitro nell’occasione in esame unicamente per protestare contro il suo operato, senza che nessuno di essi si preoccupasse di soccorrerlo mentre egli era ancora dolorante per il calcio ricevuto alla schiena e tanto meno di collaborare per la identificazione del colpevole del proditorio attacco al direttore di gara. Vero e, invece, che l’individuazione del colpevole e avvenuta soltanto grazie all’intervento di un collaboratore dell’arbitro e che, come la decisione impugnata ha chiaramente posto in evidenza, l’asserito ravvedimento della società si e avuto non nell’immediatezza - come sarebbe stato auspicabile e meritorio - ma solamente a distanza di tempo. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Tiburfuoco Abruzzo Calcio di Pescara e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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