F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007 3. RICORSO A.S.D. REAL MUSCOLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MUSCOLINA/REAL MONTECO DEL 27.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 11/06/2007 3. RICORSO A.S.D. REAL MUSCOLINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL MUSCOLINA/REAL MONTECO DEL 27.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 156 del 6.6.2007) Preliminarmente si osserva che il procedimento e sottoposto ai termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 70 del 7.2.2007. Con rituale appello del 7.6.2007 la “A.S.D. Real Muscolina”, in persona del suo Presidente pro-tempore signor Agostini Natalino, ha proposto gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata il 6.6.2007 con Com. Uff. n. 156, in ordine allo svolgimento della gara di Play Off del Campionato Provinciale di Terza Categoria - Girone G - Real Muscolina/Real Monteco, disputata il 27.5.2007 e conclusasi con il risultato di 1 - 2. L’odierno appellante aveva eccepito l’irregolarità della gara per un errore tecnico dell’arbitro che aveva “bloccato” il cronometro in almeno due occasioni errando, poi, a computare i minuti di recupero concessi, concludendo, infine, perche fosse disputata la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare, con la decisione su richiamata e previa reiezione dei richiesti ulteriori accertamenti istruttori, aveva rigettato il proposto reclamo assumendo la valenza probatoria e privilegiata degli atti ufficiali di gara in quanto precisi, univoci e non contraddittori. Con il proposto appello la societa “A.S.D. Real Muscolina” ha richiamato, in fatto, quanto già dedotto in sede di reclamo, sottolineando che l’arbitro aveva concesso ulteriori 70” rispetto ai sei minuti di recupero, di talché la gara avrebbe dovuto concludersi a minuti 52 e 10 secondi e non a 51’,40”. L’appello e privo di fondamento e deve, quindi, essere rigettato. Dal referto di gara, che come osservato correttamente dalla Commissione Disciplinare costituisce fonte di prova privilegiata, si deduce che l’arbitro ha neutralizzato 2’ nel 1°T. e 7’ nel 2° T., con la conseguenza che la durata di questa seconda fase di gioco e stata di 52’. Sempre nel referto ufficiale e indicato che la rete della vittoria, messa a segno dalla squadra ospite, e stata realizzata al 52’, quindi allo scadere del tempo. Di nessuna valenza sono, pertanto, le argomentazioni della società appellante che, anzi, le stesse risultano contraddette dagli atti ufficiali. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Real Muscolina di Civitanova Marche (Macerata) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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