F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 14/06/2007 3. RICORSO DELLA F.C.D. RAFFADALI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GUELI GIUSEPPE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007) 4. RICORSO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 INFLITTA ALLA F.C.D. RAFFADALI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. SEG (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 14/06/2007 3. RICORSO DELLA F.C.D. RAFFADALI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 E DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GUELI GIUSEPPE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007) 4. RICORSO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2006/2007 INFLITTA ALLA F.C.D. RAFFADALI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMI 1 E 4; 6, COMMI 3 E 5 DEL C.G.S. SEG (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007) Il Procuratore Federale, con atto del 23.3.2007 - “letti gli atti relativi all'indagine compiuta a seguito dei fax inviato in data 17.11.2006 con cui un dirigente della società A.S. Città di Terrasini informava il Comitato Regionale Sicilia di una telefonata giunta quello stesso giorno a un proprio tesserato, Freschi Giovanni, da parte di un dirigente della F.C.D. Raffadali, Gueli Giuseppe, con cui questi chiedeva un rendimento favorevole agli avversari nel corso dell'incontro calcistico in calendario il giorno dopo” - deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia “il signor Giuseppe Gueli per avere, nella qualità di dirigente e legale rappresentante della F.C.D. Raffadali, compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara Terrasini - Raffadali, come meglio descritti nella parte motiva, in violazione dell'art. 8 C.G.S.; la società F.C.D. Raffadali della violazione di cui all'art. 2 comma 4 e all'art. 6, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente”. In particolare, il Procuratore Federale, dopo aver “considerato che dall'istruttoria compiuta è emerso che il Gueli dopo avere inizialmente taciuto di avere cercato il calciatore avversario Freschi, ha poi confermato di averlo contattato telefonicamente il giorno precedente la partita Terrasini - Raffadali, seppur motivando questa sua condotta con il tentativo di sondare la disponibilità dell'atleta a giocare per il Raffadali per la stagione successiva”, rilevava “l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal Gueli, sia per l'incomprensibilità di una simile verifica proprio il giorno precedente la gara in cui il Freschi sarebbe stato schierato come avversario, sia per l'ammissione del Gueli di ritenere il Freschi soggetto <> per i problemi da questi provocati in occasione di una precedente militanza con la società Raffadali, potendosi dalle sue stesse parole desumere l'improponibilità di un'offerta di tesseramento”. Il Procuratore Federale affermava, altresì, che “essendo il Gueli tesserato F.I.G.C. in qualità di dirigente accompagnatore e legale rappresentante della F.C.D. Raffadali, la condotta in esame deve essere inquadrata nello schema tipico descritto dall'art. 6 commi 2 e 4 C.G.S. A seguito di detto deferimento, assunte le informazioni dall’Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 51 del 10.5.2007, dichiarava “responsabili dei capi dl imputazione, di cui all'atto di rinvio a giudizio, il signor Gueli Giuseppe - dirigente rappresentante della società F.C.D. Raffadali - infliggendogli l'inibizione ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e) C.G.S. per anni 3 (tre); la F.C.D. Raffadali responsabile della violazione di cui all'art. 2, comma 4, e dell'art. 6, comma 3, C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente rappresentante, infliggendole la sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza stagione 2006/2007. Al contempo, infliggeva al calciatore Freschi Giovanni (A.S. Città di Terrasini) la squalifica a tutti gli effetti per 2 giornate ai sensi dell’art. 1, comma 3 C.G.S.. A fondamento di detta decisione, la Commissione affermava che “le risultanze istruttorie portano a concludere circa la veridicità e l’accertamento dei fatti contestati per i quali gli odierni deferiti sono chiamati a rispondere” e che “nel merito … fondamentali appaiono le dichiarazioni rese e sottoscritte dai soggetti escussi dall’inquirente che si appalesano concordanti tra loro e, pertanto, acquisiscono il rango di prova”. Il Collegio a quo dichiarava che “particolare attenzione merita la posizione processuale assunta dal signor Gueli Giuseppe sia innanzi l’Inquirente che in sede dibattimentale; questi infatti nelle prime battute processuali, in buona sostanza, non ha negato l’accaduto oggetto dell’odierna contestazione, preoccupandosi, anche attraverso alcuni <> di fornire una propria versione: in particolare il predetto ha ammesso di avere contattato a mezzo telefono il calciatore Freschi Giovanni la sera antecedente la gara di campionato che avrebbe interessato la società di appartenenza di entrambi i soggetti”. Dopo aver rilevato che “la circostanza … di avere dichiarato di giudicare il Freschi elemento <>, oltre a non motivare la proposta di ingaggio asseritamene offerta, affievolisce la tesi difensiva prospettata”, la Commissione aggiungeva che “l’avere ammesso di avere aiutato finanziariamente il Freschi a Raffadali è sintomatico e costituisce un atto diretto ed univoco rientrante nella ipotesi normativa di illecito sportivo”. La F.C.D. Raffadali con separati fax del 12 e del 14.5.2007 preannunciava reclamo richiedendo copia degli atti del procedimento di primo grado. Ricevutili a mezzo raccomandata il 26.5.2007 ha proposto reclamo a mezzo fax in data 4.6.2007, alla Commissione d’Appello Federale avverso detta decisione, chiedendo “l'assunzione delle prove postulate con il presente atto di gravame, ex art 37.9 C.G.S; di annullare il provvedimento oggetto di ricorso, ex art 33.5 C.G.S., per vizio nella composizione del collegio; di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, decidendo nuovamente sul punto, ex art. 33.5 C.G.S, con applicazione dell'art. 20.13 C.G.S. in relazione alla tassa dei reclamo”. A sostegno del gravame, l’appellante deduceva, in via preliminare, che “la decisione della Commissione Disciplinare è inficiata da nullità assoluta poiché alla sua determinazione hanno partecipato, in violazione di cui al disposto dell'art. 25.8 C.G.S., oltre al Presidente, tre componenti, come evincesi dalla lettura di pag. 16 del Com. Uff. n. 51 affisso all'albo del Comitato Regionale Sicilia i1 10.5.2007”; contestava, altresì, il mancato “esame in contraddittorio del Freschi Giovanni”, che sarebbe stato necessario “per comprendere dal diretto interlocutore l’esatto contenuto della unica conversazione telefonica intrattenuta con il Gueli”, nonché, la mancata “acquisizione del tabulato Wind del numero di utenza telefonica utilizzata dal tesserato Freschi in relazione all’intera giornata del 17.11.2006 e di cui nel dettaglio al contenuto della dichiarazione rilasciata in data 21.12.2006 ai rappresentanti della Procura Federale”. La società appellante rilevava altresì che “il contenuto ed il tenore dell’interlocuzione telefonica, sfornita di univocità e chiarezza, possono prestare il fianco a mille congetture, a pletoriche ipotesi ma ad una sola certezza, id est che non si è in presenza di atti concretamente idonei a realizzare l’ipotesi dell’illecito sportivo”. Avverso la suindicata decisione della Commissione Disciplinare, proponeva, altresì, appello alla Commissione d’Appello Federale – con atto spedito il 14.5.2007 – la A.S.D. Folgore Selinunte che chiedeva preliminarmente di “disporre l'audizione della stesso ricorrente, in persona del suo legale rappresentante o a mezzo di suo procuratore speciale; riformare … la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, salvaguardando il risultato del mantenimento del diritto alla partecipazione al campionato Regionale di Eccellenza conseguito sul campo da parte dell'A.S.D. Folgore Selinunte”. A fondamento di detto gravame, l’appellante deduceva che “la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia impugnata incide direttamente sulla classifica della Folgore rimettendo in discussione i risultati maturati sul campo, … la conferma di tale decisione, infatti, comporterebbe la ripetizione dei play-out sulla base della nuova classifica vanificando il risultato conseguito sul campo da parte della Folgore”. In relazione all’appello proposto dalla società F.C.D. Raffadali, nella seduta del 14.6.2007, comparivano per la società appellante l’Avv. Pietro Maragliano, il signor Giuseppe Gueli e per la Procura Federale il Procuratore Dott. Stefano Palazzi ed il Vice-Procuratore Dott. Gioacchino Tornatore. Preliminarmente, il Procuratore Federale eccepiva la mancata comunicazione all’Ufficio requirente, da parte della F.C.D. Raffadali, dell’avviso di reclamo con richiesta degli atti. L’Avv. Pietro Maragliano contestava l’eccezione ed insisteva nei motivi di gravame. Nella medesima riunione compariva, altresì, per la società Folgore Selinunte, l’Avv. Marco Di Giugno, il quale chiedeva l’accoglimento del ricorso. Il Procuratore Federale, a sua volta, chiedeva che fosse dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla Folgore Selinunte per carenza di interesse della società ricorrente alla impugnazione del provvedimento della Commissione Disciplinare. La Commissione d’Appello Federale, quindi, si è riservata la decisione. Preliminarmente va precisato che i gravami vanno riuniti perché proposti avverso il medesimo provvedimento. Entrambi gli appelli sono inammissibili. Il gravame della società F.C.D. Raffadali è inammissibile per violazione dell’art. 33 comma 2 C.G.S.. L’appellante, infatti, ha omesso di comunicare alla Procura Federale, litisconsorte necessaria del procedimento, l’avviso di reclamo con richiesta degli atti. Anche il reclamo proposto dalla Folgore Selinunte è inammissibile perché questa non ha formulato motivi di censura nel merito della decisione appellata e si è limitata a far valere un suo, eventuale, interesse – non attuale – che non ha formato oggetto del provvedimento della Commissione Disciplinare. Peraltro, gli effetti della decisione oggi gravata ai fini della classifica non possono non essere oggetto di eventuale provvedimento della Lega competente. Pe questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4): - dichiara inammissibile l’appello proposto dalla F.C.D. Raffadali di Raffadali (Agrigento), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. per omesso contestuale invio del preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti alla controparte Procura Federale. Dispone l’incameramento della tassa reclamo. - dichiara altresì inammissibile l’appello della Folgore Selinunte di Castelvetrano (Trapani), per carenza di interesse attuale e per carenza di specifici motivi di impugnazione. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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