• Stagione sportiva: 2006/2007
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.3.2007 PROT. N. 1170/89/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: – AGNELLI MARIO, COLLABORATORE F.I.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI, ATTUALMENTE PRESIDENTE DELLA U.P. TUORO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – VANNUCCI MARCO, DIRIGENTE DELLA POLISPORTIVA SANFATUCCHIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – POLVANI VITTORIO, RESPONSABILE DELL’ATTIVITA SCOLASTICA DELLA F.I.G.C. – COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – MENCI MAURIZIO, TESSERATO A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; E LE SOCIETA: – POL. SANFATUCCHIO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO VICE PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. VANNUCCI MARCO; – A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. , TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MENCI MAURIZIO.
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007
1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.3.2007 PROT. N. 1170/89/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: - AGNELLI MARIO, COLLABORATORE F.I.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI, ATTUALMENTE PRESIDENTE DELLA U.P. TUORO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; - VANNUCCI MARCO, DIRIGENTE DELLA POLISPORTIVA SANFATUCCHIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; - POLVANI VITTORIO, RESPONSABILE DELL’ATTIVITA SCOLASTICA DELLA F.I.G.C. - COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; - MENCI MAURIZIO, TESSERATO A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; E LE SOCIETA: - POL. SANFATUCCHIO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO VICE PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. VANNUCCI MARCO; - A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. , TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MENCI MAURIZIO.
In data 7.3.2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva a questa Commissione di Appello Federale i sigg. Mario Agnelli, Marco Vannucci, Vittorio Polvani e Maurizio Menci. Le ragioni del deferimento risiedevano nel fatto che i soggetti avevano organizzato o concorso ad organizzare un raduno di giovani calciatori presso lo Stadio Comunale di Tuoro sul Trasimeno in data 28.3.2006, senza aver richiesto la necessaria autorizzazione al Comitato Regionale Umbria - Settore Giovanile e Scolastico, in violazione dei principi di lealta, probita e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione al Com. Uff. S.G.S. n. 1 Stagione Sportiva 2005/2006, al punto 7 (Raduni per giovani calciatori). La Procura Federale deferiva inoltre le societa Polisportiva Sanfatucchio e ASD Arezzo Nord circolo 92, a titolo di responsabilita oggettiva per gli addebiti ascritti, rispettivamente, al Vice Presidente all’epoca dei fatti (sig. Marco Vannucci) e al tesserato all’epoca dei fatti (sig. Maurizio Menci). Esaminato il deferimento in atti, acclarate le responsabilita dei soggetti deferiti, peraltro ammesse dagli stessi deferiti, e valutate le altre circostanze del caso, questa Commissione d’Appello Federale accoglie il deferimento del Procuratore Federale. Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento e gli atti di indagine, infligge:
- al Sig. AGNELLI Mario l’inibizione per mesi 4;
- al Sig. POLVANI Vittorio l’inibizione per mesi 3;
- al Sig. VANNUCCI Marco l’inibizione per mesi 2;
- al Sig. MENCI Maurizio l’inibizione per mesi 2;
- alle Societa POL. SANFATUCCHIO e A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92 l’ammenda di €100,00 ciascuna.
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1. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.3.2007 PROT. N. 1170/89/PF/SP/MA A CARICO DEI SIGNORI: – AGNELLI MARIO, COLLABORATORE F.I.G.C. ALL’EPOCA DEI FATTI, ATTUALMENTE PRESIDENTE DELLA U.P. TUORO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – VANNUCCI MARCO, DIRIGENTE DELLA POLISPORTIVA SANFATUCCHIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – POLVANI VITTORIO, RESPONSABILE DELL’ATTIVITA SCOLASTICA DELLA F.I.G.C. – COMITATO PROVINCIALE DI AREZZO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; – MENCI MAURIZIO, TESSERATO A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO STAGIONE SPORTIVA 2005/2006, PUNTO 7; E LE SOCIETA: – POL. SANFATUCCHIO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO VICE PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. VANNUCCI MARCO; – A.S.D. AREZZO NORD CIRCOLO 92, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. , TITOLO DI RESPONSABILITA OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MENCI MAURIZIO."