F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: – SIMONI FRANCESCO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FERMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 3, PUNTO B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 3. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: - SIMONI FRANCESCO, ARBITRO EFFETTIVO DELLA SEZIONE A.I.A. DI FERMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 3, PUNTO B), DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI. Il Procuratore Federale, con raccomandata del 20.4.2007, ha deferito l’arbitro effettivo Francesco Simone della Sezione A.I.A. di Fermo per aver prestato le funzioni di assistente all’arbitro per conto della società A.S.D. Calcio Due Emme nella gara tra la squadra di quest’ultima società e quella della società Cluentina svoltasi il 3.12.2006, cosi ponendo in essere , secondo la Procura Federale, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. Questa Commissione di Appello Federale, investita del giudizio conseguente al deferimento, osserva che il comportamento non regolamentare del Simone sussiste come risulta dagli atti e dalla stessa missiva, indirizzata a questa Commissione in data 8.6.2007 dall’avvocato Massimiliano Tarulli difensore dell’incolpato, nella quale si riconosce l’esistenza del fatto che ha portato al deferimento del suo patrocinato. Trattasi, a parere di questa Commissione di Appello, di violazione che va inquadrata tra le previsioni dell’art. 40 del Regolamento A.I.A. che, in quanto norma speciale, prevale su quella generale dell’art. 1 C.G.S.. Conseguentemente la sanzione applicabile va ricercata tra quelle previste nell’art. 53 del Regolamento A.I.A. e la Commissione di Appello Federale, considerata la giovane età e la recente nomina ad arbitro del Simone, ritiene equo applicare all’incolpato la sanzione della censura scritta. Per questi motivi la C.A.F. esaminato il deferimento del Procuratore Federale, ritenuta la responsabilità disciplinare infligge al signor Simoni Francesco la sanzione della censura scritta ai sensi dell’art. 53, n. 1, lett. b) del Regolamento A.I.A..
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