F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 4. RICORSO U.S.D. VIRTUS ALBA SAN NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASCARELLA ANDREA FINO AL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 54 del 2.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 4. RICORSO U.S.D. VIRTUS ALBA SAN NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PASCARELLA ANDREA FINO AL 31.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 54 del 2.5.2007) Con atto del 10.5.2007, la società U.S.D. Virtus Alba San Nicola, interponeva reclamo innanzi alla C.A.F. avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo di 2°grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 54 del 2.5.2007 -, con la quale veniva irrogata al calciatore Pascarella Andrea la sanzione della squalifica fino al 31.1.2009 per aver colpito a gioco fermo con un violento pugno al volto un avversario. La predetta circostanza, inoltre, scatenava una violenta rissa in campo che coinvolgeva tesserati di entrambe le squadre e che costringeva l’Arbitro a sospendere l’incontro. Tanto premesso, la C.A.F. osserva come il reclamo debba preliminarmente esser dichiarato inammissibile. Come risulta evidente dagli atti di causa, l’U.S.D: Virtus Alba San Nicola ha intempestivamente impugnato la decisione in epigrafe in quanto il reclamo da questa presentato e stato inoltrato presso la Segreteria della C.A.F. il giorno 10.5.2007 quando era ormai irrimediabilmente spirato il 7 giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione gravata, cosi come richiesto dall’art. 33 comma 2 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardivita, come sopra proposto dalla U.S.D. Virtus Alba San Nicola di San Nicola la Strada (Caserta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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