F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 5. RICORSO A.C.D. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGOR MARLIA/MARIO MICHELI DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 52 del 17.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 5. RICORSO A.C.D. MARIO MICHELI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGOR MARLIA/MARIO MICHELI DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 52 del 17.5.2007) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con Delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 52 del 17.5.2007, respingeva il reclamo promosso dalla società Mario Micheli. Affermava la ricorrente che, durante la gara Folgor Marlia/Mario Micheli del 28.4.2007, la Folgor Marlia avrebbe schierato un calciatore, Del Frate Federico, colpito da sanzione disciplinare, e dunque non idoneo a prendere parte all’incontro. Spiegava, in particolare, la ricorrente che, sebbene non schierato in campo, il calciatore Del Frate risulti sempre presente nelle distinte presentate agli arbitri, chiamati a dirigere le gare disputate tra la data del provvedimento di squalifica e quella oggetto di ricorso. Codesta inclusione nelle distinte non consentirebbe, ai sensi dell’art. 17, comma 3, C.G.S., di reputare scontata la squalifica. La Mario Micheli chiedeva, ai sensi dell’art. 12, comma 5, C.G.S., la condanna della Folgor Marlia alla sconfitta per 0-3 nella gara citata. La Commissione Disciplinare, richiamandosi all’orientamento espresso dalla C.A.F. con sentenza 5895.9 AM/ri del 24.4.2007, pubblicata nel Com. Uff. del Comitato Regionale n. 48 del 27.4.2007, respingeva il ricorso. Avverso la decisione propone ricorso la A.C.D. Mario Micheli. La difesa della Mario Micheli svolge unico motivo di ricorso, che riposa sull’interpretazione dell’art. 17, comma 3, C.G.S.: avendo, la Folgor Malia, sempre inserito il giocatore sanzionato nelle distinte di gara, la squalifica non può considerarsi scontata. Il ricorso non può essere accolto. Soggiunge, infatti, lo stesso comma 3 dell’art. 17, che al calciatore squalificato “e precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica”. Orbene, precisa ulteriormente l’art. 66, comma 1, lett. e), N.O.I.F., che sono ammessi nel recinto di gioco i “calciatori di riserva”. Calciatori di riserva, recita l’art. 72, comma 1, N.O.I.F., sono coloro che, sin dall’inizio della gara, debbono indossare maglie recanti sul dorso la numerazione progressiva dal n. 12 in poi. La lettura sistematica di queste disposizioni disegna un quadro insieme, all’interno del quale e dato distinguere tra giocatori che, inseriti nelle distinte di gara, sebbene non schierati in campo, indossano comunque dal principio una maglia numerata e sono cosi ammessi sul campo e negli spogliatoi; e calciatori che, al contrario, restano del tutto estranei allo svolgimento della gara, ai quali e cioè precluso ogni contatto con calciatori e giudici. Che questi ultimi siano, incidentalmente e per mero errore materiale, inseriti in distinte di gara, non vale, per ciò solo, a reputarli “calciatori di riserva”; calciatori, in altri termini, che non scontano la squalifica. Nel caso in esame, emerge con chiarezza, dai referti arbitrali depositati in atti, che il giocatore Del Frate della Folgor Malia non prese parte, nemmeno come calciatore di riserva, alle gare disputate tra la data di squalifica e il giorno dell’incontro oggetto del presente giudizio. Egli aveva, dunque, già scontato la squalifica, e ben poteva prendere regolarmente parte alla gara Folgor Marlia/Mario Micheli, disputata il 28.4.2007. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C.D. Mario Micheli di Porcari (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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