F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 8. RICORSO A.S. SANTA MARIA DEGLI ANGELI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FORLENZA VINCENZO FINO AL 15.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 19/06/2007 8. RICORSO A.S. SANTA MARIA DEGLI ANGELI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FORLENZA VINCENZO FINO AL 15.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007) Con ricorso dell’8.6.2007 l’A.S. Santa Maria degli Angeli, interponeva appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 105 del 26.5.2007 - che vedeva sanzionato il calciatore Forlenza Vincenzo con la squalifica fino a al 15.3.2011 in seguito ai gravi fatti violenti posti in essere nei confronti del Direttore di gara. La C.A.F. preliminarmente osserva. Risulta evidente dagli atti di causa, che l’associazione reclamante ha intempestivamente impugnato la decisione in epigrafe in quanto il reclamo da questa presentato e stato inoltrato presso la Segreteria della C.A.F. il giorno 8.6.2007 quando era ormai irrimediabilmente spirato il 7 giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione gravata, cosi come richiesto dall’art. 33 comma 2 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dalla A.S. Santa Maria degli Angeli di Contursi Terme (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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