F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007 4. RICORSO DELLA S.S. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRA SAN BENEDETTO/CITTA’ DI SORA DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007
4. RICORSO DELLA S.S. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRA SAN BENEDETTO/CITTA’ DI SORA DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)
La S.S. Città di Sora ha proposto reclamo avverso provvedimento della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lazio, con il quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla S.S. Terra S. Benedetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone (Com. Uff. n. 31 del 15.3.2007), veniva comminata la punizione sportiva della perdita della gara Terra di San Benedetto/Città di Sora del 4.3.2007, Campionato Juniores Provinciale Frosinone Girone B, con il punteggio di 3-0. La C.A.F., nella riunione del 10.5.2007 con provvedimento interlocutorio così provvedeva “in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla S.S. Città di Sora avverso decisioni merito gara Terra San Benedetto/Citta’ di Sora del 4.3.2007, ritenuta la necessità di acquisire la certificazione del ricevimento da parte della S.S. Città di Sora della raccomandata A.R. n. 12862767174-8 spedita dall’ufficio di Roma succursale 29 in data 21.3.2007, inviata la società Terra San Benedetto ad effettuare la produzione del suddetto. Sospende il procedimento”. A seguito di ciò veniva fissata la nuova riunione tenutasi il 25.6.2007, all’esito della quale, verificata l’inottemperanza da parte della Terra San Benedetto del suddetto invito a produrre la certificazione di avvenuta notifica alla controparte, risulta palesata la violazione dell’integrazione del contraddittorio, diritto proceduralmente garantito sia dall’ordinamento ordinario che, nello specifico, dal nostro ordinamento sportivo vigente. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Città di Sora di Sora (Frosinone), annulla l’impugnata delibera ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., e per l’effetto conferma il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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