F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007 5. RICORSO DELLA U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/LACCO AMENO DELL’1.10.2006 (Decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 62/C del 26/06/2007
5. RICORSO DELLA U.S.D. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOYS CAIVANESE/LACCO AMENO DELL’1.10.2006 (Decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 16.11.2006)
Con atto 23.12.2006 la U.S.D. Boys Caivanese ha proposto tempestivo e rituale appello avverso la delibera con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto in merito alla regolarità della gara U.S.D. Boys Caivanese/A.S. Lacco Ameno dell’1.10.2006, valevole per il Campionato di Eccellenza 2006/2007 – Girone A – per la posizione irregolare del calciatore Avolio Domenico che, pur squalificato, aveva preso parte alla gara. A motivo della declaratoria di inammissibilità la Commissione Disciplinare aveva osservato che l’odierna appellante, seppure invitata a produrre probante attestazione postale, idonea a dimostrare la conformità della data di spedizione del reclamo in prime cure, si era, invece, limitata a depositare le ricevute delle raccomandate postali di riferimento dalle quali poter derivare la tempestività del reclamo in osservanza del termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S.. Con i motivi d’appello la U.S.D. Boys Caivanese, nel contestare, sia in fatto che in diritto, la delibera della Commissione Disciplinare, richiamava le risultanze, a suo dire probanti, dei documenti già prodotti davanti alla Commissione Disciplinare, allegando ulteriori atti a supporto del proposto gravame. Nella riunione del 9.1.2007 la C.A.F., esaminato l’appello e le controdeduzioni della A.S.D. Lacco Ameno, emetteva un’ordinanza disponendo l’invio degli atti all’Ufficio Indagini ai fini dell’accertamento della procedura di accettazione delle raccomandate n. 12903233124.3, indirizzata dalla U.S.D. Boys Caivanese alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, e n. 12903233118.5, indirizzata alla A.S.D. Lacco Ameno. All’esito delle effettuate indagini è emerso, attraverso informazioni acquisite in via riservata, che in data 7.10.2006 l’Ufficio Postale di Pomigliano D’Arco aveva accettato una raccomandata recante il n. 12903233124.3, indirizzata al Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, mentre, per contro, non risultava essere stata spedita in quel giorno e nei giorni successivi altra raccomandata recante il n. 12903233118.5, asseritamente indirizzata alla A.S.D. Lacco Ameno. L’inquirente, tenutosi conto di dette risultanze, acquisiva alcune dichiarazioni rese da tesserati della odierna appellante che, però, non erano idonee alla bisogna. Così come l’invito dell’Inquirente, diretto al tesserato Ambrosi Domenico, perché si recasse all’Ufficio Postale su citato per richiedere spiegazioni ed ottenere la necessaria documentazione valida a supportare la tesi sostenuta, non ha sortito alcun effetto per l’ingiustificata indisponibilità ad adempiere in specie da parte del Presidente della società così inusualmente motivata “stante la sua età ed i suoi impegni lavorativi”. Con nota del 14.5.2007 la Segreteria della C.A.F. trasmetteva alle società interessate il fascicolo di indagine composto di n. 36 pagine significando che, ex art. 33, comma 2, C.G.S., le stesse erano facoltizzate ad inviare deduzioni a difesa ed eventuali controdeduzioni. Alcunché, però, perveniva in specie da parte dell’odierna appellante. Nella riunione del 25.6.2007 la C.A.F., preso atto che nessuna delle parti è comparsa ed esaminati gli atti, ritiene privo di ogni fondamento il proposto appello che, pertanto, rigetta. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S.D. Boys Caivanese di Caivano (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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