F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.300,00 INFLITTA ALL’A.S.D. PISONIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.300,00 INFLITTA ALL’A.S.D. PISONIANO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007) Con ricorso del 3.5.2007, notificato alla A.S.D. Pisoniano in data 8.5.2007, la Procura Federale interponeva appello avverso la decisione della Commissione disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007), con la quale, limitandosi a quanto nella presente sede interessa, era stata comminata nei confronti della società la sola sanzione dell’ammenda, nella misura di Euro 15.300,00, oltre alla inibizione nei confronti di vari dirigenti della società e alla squalifica nei confronti del calciatore Polizzano Andrea che restano estranee al gravame della Procura nel presente grado di giudizio, per aver la società pattuito e corrisposto al calciatore somme ulteriori rispetto all’accordo stipulato e depositato ed altresì esuberanti rispetto ai limiti previsti per il settore dilettantistico. La Commissione disciplinare, secondo la Procura, avrebbe errato nel non comminare alla società altresì la sanzione della penalizzazione di punti in classifica in quanto l’addebito per cui era stato effettuato il deferimento comprendeva tanto la fattispecie più lieve prevista dalle N.O.I.F. all’art. 94 lett. b) quanto quella più grave prevista, nella stessa disposizione, alla lett. a), fattispecie quest’ultima per la quale, con riferimento al settore dilettantistico, l’art. 7, comma 6, C.G.S. prevede il cumulo dell’ammenda con la penalizzazione di uno o più punti (mentre il comma 4 dell’art. 7 C.G.S. prevede la sola eventualità del cumulo). La società resisteva all’appello con memoria del 9.5.2007, nella quale formulava diverse eccezioni attinenti alla tardività dell’appello in relazione alla abbreviazione dei termini per le impugnazioni relative alle fasi di play-off e play-out del Campionato Nazionale Dilettanti, ed inoltre nel merito in relazione alla novità del riferimento della Procura all’art. 7 C.G.S. anziché al solo art. 1, comma 1, C.G.S. che vincolerebbe il successivo decorso dell’addebito alla definizione giuridica originaria non mettendosi altrimenti il deferito nella situazione di potersi difendere, ed infine insistendo sulla estraneità della dirigenza attuale della società rispetto ai fatti per cui si procede, che non avrebbero «coinvolto alcuno dei nuovi dirigenti», in definitiva concludendo nel senso di rigettare l’appello proposto perché tardivo e comunque perché infondato, in subordine chiedendo rinvio al primo giudice per violazione del contraddittorio. In data 21.6.2007 compariva dinanzi alla C.A.F. il rappresentante della Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Chinè, che insisteva per l’accoglimento dell’appello riportandosi ai motivi di appello e richiedendo l’inflizione della sanzione di 4 punti di penalizzazione oltre alla conferma della sanzione dell’ammenda, nonché l’avv. Giovanni Bernardini Presidente della A.S.D. Pisoniano, che aveva chiesto nella propria memoria di essere sentito, il quale preliminarmente illustrava l’eccezione formulata con telefax in data 19.6.2007 in relazione al mancato rispetto del termine a comparire di cui all’art. 37, comma 3°, C.G.S., e nel merito insisteva comunque sulle proprie difese anche processuali affidate già alla memoria scritta. La C.A.F., in accoglimento della ridetta eccezione preliminare rilevava che l’appello della Procura effettivamente verteva su un addebito disciplinare – quello previsto dall’art. 94 N.O.I.F. e punito dall’art. 7 C.G.S. – che sotto il profilo procedimentale richiede l’applicazione, anche in appello, del termine a comparire invocato dal deducente, e fissava quindi una nuova udienza in data 26.6.2007 alla quale comparivano nuovamente le parti insistendo nelle loro precedenti deduzioni. Con il gravame la Procura si duole della circostanza che la decisione della Commissione disciplinare non abbia riconosciuto la formulazione, nel giudizio di primo grado, del deferimento sotto il profilo previsto dalle N.O.I.F. all’art. 94 lett. a), ma solo di quello più lieve previsto dall’art. 94 lett. b), e ciò censurando la stessa formulazione del deferimento effettuata dalla Procura con riferimento all’art. 1 C.G.S. [così si esprime la decisione impugnata: «l’eccezione sollevata dall’A.S.D. Pisoniano ... va accolta essendo in effetti il deferimento intervenuto ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 N.O.I.F. (si precisa al riguardo che la Procura Federale quando non rinvenga nel C.G.S la violazione di una norma specifica è solita censurare i comportamenti tenuti deferendo ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S.)»]. Rilevata quindi l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui esclude il deferimento anche ai sensi della lett. a) cit., la Procura propone nella presente sede appello parziale rilevando l’insufficienza della sanzione comminata alla società, di cui chiede altresì la penalizzazione di punti in classifica. L’appello è fondato e va accolto. Da una semplice lettura del deferimento in primo grado si ravvisa con evidenza la sussistenza del deferimento sia per la condotta prevista dalla lett. b) dell’art. 94 N.O.I.F. sia per quella più grave prevista dalla lett. a) dello stesso articolo, e ciò benché la formulazione del deferimento effettivamente presenti le mende rilevate dal Giudice di primo grado, mende tuttavia di carattere stilistico e prive di rilievo processuale. Del resto, come rileva la Procura, l’art. 7 C.G.S. contempla la norma sanzionatoria della fattispecie prevista dall’art. 94 N.O.I.F., norma che può quindi ritenersi richiamata nel deferimento ai sensi dell’art. 94 cit. Dagli atti risulta d’altra parte certa la sussistenza nella specie della fattispecie più grave prevista dall’art. 94, lett. a), e ciò appare chiaro sia attraverso la lettura delle deposizioni testimoniali raccolte, a cominciare da quella resa contra se dal calciatore Polizzano e dalle stesse deposizioni dei legali rappresentanti della società, sia attraverso la ricostruzione documentale dei fatti, nella quale si riscontrano pagamenti successivi nel corso del tempo effettuati a mezzo di bonifici bancari o di assegni, che evidenziano a loro volta la sussistenza di un accordo a monte (accordo che ben può essere tacito e addirittura risultare da una semplice pratica collusiva e non necessita di essere tradotto in una pattuizione di carattere vincolante, che pure nella specie era da ritenersi intervenuta), nonché delle altre circostanze concrete relative all’ingaggio del calciatore da parte del Pisoniano che emergono dalle risultanze istruttorie. Rilevata la sussistenza del deferimento in primo grado altresì con riguardo alla fattispecie più grave e la sicura configurabilità dei fatti addebitati alla stregua dell’art. 94 lett. a) N.O.I.F., è agevole osservare che a mente dell’art. 7, comma 6, C.G.S. la sanzione in ambito dilettantistico per la società che violi la norma di cui all’art. 94 lett. a) cit. comprende oltre l’ammenda altresì la penalizzazione di uno o più punti in classifica. L’altra eccezione proposta dalla società nel presente grado non appare fondata: con essa si sostiene la generalità dell’abbreviazione dei termini durante le fasi di play-off e play-out, con la motivazione che durante tali fasi la certezza della classifica assume carattere prioritario e di urgenza; pur se suggestiva, la tesi non è dotata di alcun pregio, essendo del tutto palese nella lettera e nello spirito delle disposizioni richiamate la limitazione di tale misure ai procedimenti che in tali fasi trovano causa ed origine, il che del resto corrisponde alla razionale giustificazione della norma, che nella interpretazione del deducente finirebbe per comportare una selezione casuale dei procedimenti soggetti alla abbreviazione dei termini. Del tutto evidente, e quindi non bisognosa di alcuna considerazione, è poi la infondatezza della ulteriore eccezione formulata dalla società in ordine alla estraneità della attuale dirigenza agli addebiti. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’ appello del Procuratore Federale, dispone l’applicazione della penalizzazione di punti 2 in classifica alla A.S.D. Pisoniano (da scontarsi nella Stagione Sportiva 2006/2007). Conferma nel resto.
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