F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 7. RICORSO DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO NATO IL 18.10.1987 SEGUITO RECLAMO DELL’A.S.D. REAL TERESA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 12.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 7. RICORSO DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO NATO IL 18.10.1987 SEGUITO RECLAMO DELL’A.S.D. REAL TERESA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 12.4.2007) Reclamando avverso la mancata ratifica del tesseramento del calciatore Ricci Alessio motivata dal fatto che quest’ultimo sarebbe risultato già tesserato a favore della società Pro Calcio Italia 1908, la A.S.D. Real Teresa assumeva di aver saputo che il medesimo era stato posto in lista di svincolo dalla società di appartenenza Adriano Flacco e di essere rimasta sorpresa nell’apprendere del suo tesseramento con decorrenza 4.1.2007 a favore della A.D.S. Pro Calcio Italia 1908. Il presidente di quest’ultima, dopo aver spiegato di aver avuto un colloquio sia con il genitore del calciatore sia con il Ricci, assumeva di avergli consegnato il cartellino pregandolo di riportarlo sottoscritto. Dopo alcuni giorni avendo rinvenuto sotto la porta dello spogliatoio il cartellino “firmato”, lo averlo inviato al competente Comitato Regionale. Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, che aveva dichiarato nullo il tesseramento del Ricci a favore della A.S.D. Pro Calcio Italia e valido quello presentata dalla società A.D.S. Real Teresa, la stessa A.S.D. Pro Calcio Italia 1908 proponeva ricorso adducendo la superficialità della impugnata decisione per aver dato credito alle dichiarazioni di Ricci Alessio e per aver disatteso quelle del sig. Carmine Berardi, senza espletare alcuna accertamento calligrafico. Preliminarmente, la C.A.F. rileva l’inammissibilità del ricorso in quanto dagli atti non risulta che A.S.D. Pro Calcio Italia abbia provveduto, in violazione dell’art. 33 C.G.S., a darne comunicazione anche al signor Alessio Ricci che chiaramente riveste, nella specie, il ruolo di necessaria controparte. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S,. per omessa notifica del reclamo al calciatore Ricci Alessio, l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Pro Calcio Italia di Spoltore (Pesaro) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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