F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 2. RICORSO DEL CALCIATORE POLIZZANO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 8, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 2. RICORSO DEL CALCIATORE POLIZZANO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER MESI 8, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 175 del 27.4.2007) Con comunicazione a mezzo telegramma del 4.5.2007 e poi a mezzo telefax in data 7.5.2007 il calciatore Andrea Polizzano interponeva gravame avverso la decisione della Commissione disciplinare presso il Comitato Interregionale in data 27.4.2007, con la quale gli era stata comminata la squalifica per mesi otto in applicazione dell’art. 7, comma 4°, C.G.S., avendo la Commissione disciplinare escluso la configurazione dell’altra fattispecie prevista dall’art. 7, comma 6°, C.G.S. Con memoria del 23.5.2005, poi, il calciatore illustrava le motivazioni del reclamo, insistendo in particolare sulla comparazione delle sanzioni tra i vari deferiti e sulla diversa gravità delle colpe, concludendo poi nel senso di richiedere una significativa mitigazione della squalifica inflittagli. All’udienza del 21.6.2007 in sede di trattazione del ricorso dinanzi alla C.A.F. è comparso il difensore del reclamante avv. Scarfone che ha nuovamente illustrato le ragioni del gravame insistendo per il suo accoglimento; successivamente la C.A.F. disponeva tenersi nuova udienza in data 26 giugno 2007 per consentire la trattazione congiunta del ricorso con altro procedimento non riunito ma connesso, che era stato differito in accoglimento di una eccezione in ordine al rispetto del termine di 10 giorni a comparire di cui all’art. 36 C.G.S. formulata dal legale rappresentante del Pisoniano avv. Bernardini. In tale sede nessuno è comparso per il ricorrente. La Procura Federale non ha impugnato nei confronti del calciatore Polizzano la decisione della Commissione disciplinare, pur avendo nell’altro procedimento connesso, proposto appello in ordine alla determinazione della sanzione a carico della società Pisoniano A.S.D., chiedendo in tale sede la penalizzazione di quattro punti in classifica in relazione all’art. 7 comma 6° C.G.S. erroneamente escluso dalla Commissione disciplinare. Con provvedimento in data odierna questa C.A.F. ha accolto l’appello della Procura Federale, rilevando, per un verso, la sussistenza e la legittimità, negata in primo grado dalla Commissione disciplinare, del deferimento ai sensi dell’art. 94 lett. a), e, per altro verso, la conseguente necessità di fare applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7, comma 6°, C.G.S. e non di quelle di cui all’art. 7, comma 4°, C.G.S. applicate dalla decisione di primo grado. Poiché l’art. 7, comma 6°, C.G.S. prevede per il calciatore in caso di sussistenza del fatto previsto dall’art. 94 lett. a) N.O.I.F. la squalifica per non meno di un anno, appare evidente che, pur non potendosi aggravare nella presente sede la pena in difetto di appello da parte del Procuratore federale, l’appello del calciatore Polizzano non può trovare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Polizzano Andrea e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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