F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 4. RICORSO DELLA A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 CON OBBLIGLO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E IN CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA; DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; SEGUITO GARA ISCHIA/S. ANTONIO ABATE DEL 29.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007
4. RICORSO DELLA A.C. S. ANTONIO ABATE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 CON OBBLIGLO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E IN CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA; DELL’AMMENDA DI € 2.000,00; SEGUITO GARA ISCHIA/S. ANTONIO ABATE DEL 29.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 191 del 25.5.2007)
L’Associazione Calcio Sant’Antonio Abate ha presentato ricorso alla Commissione d’Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 25.5.2007 riguardante la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2007 a porte chiuse in campo neutro con decorrenza immediata ed ammenda di € 2.000,00 a seguito della gara Ischia/ Sant’Antonio Abate del 28.4.2007. La Commissione d’Appello Federale dichiara l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., in quanto tardivo, avendo l’Associazione Calcio Sant’Antonio Abate inviato il ricorso oltre il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della copia degli atti. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S,. per tardivo invio dei motivi di appello a seguito ricezione di copia degli atti, l’appello come sopra proposto dalla A.C. S. Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli), dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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