F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007 9. RICORSO DELLA G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.020,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.- 53 del 24.5.2007)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 63/C del 27/06/2007
9. RICORSO DELLA G.S. MAZARA 1946 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.020,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 N.O.I.F. E 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.- 53 del 24.5.2007)
Con atto di appello, ritualmente proposto in data 30.5.2007, il G.S. Mazara 1946 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, di cui al Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007, relativo alla sanzione dell’ammenda di € 1.020,00 per violazione dell’art. 43 N.O.I.F. e dell’art. 1 C.G.S.. Con la delibera impugnata, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia, aveva ritenuto la società G.S. Mazara 1946 responsabile della violazione delle sopraindicate norme per non avere inviato, entro i termini previsti dal Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006 e dal Com. Uff. n. 19 dell’11.10.2006, i certificati di idoneità agonistica relativi a trentaquattro tesserati nonostante che avesse dichiarato di avere assolto a tale obbligo contestualmente alla richiesta di tesseramento dei singoli calciatori. Nel reclamo del 30.5.2007 la società G.S. Mazara 1946, nel riconoscere di non avere inviato i certificati medici in conseguenza “di un malinteso e di poca chiarezza nelle comunicazioni”, dichiarava di avere “a suo tempo perfettamente adempiuto ai suoi doveri, sottoponendo i suoi atleti alle visite mediche richieste”. E, a prova di quanto dedotto, la società reclamante produceva la copia conforme dei certificati medici di tutti gli atleti che avevano preso parte alla stagione agonistica 2006/2007, chiedendo, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata” in quanto la società non ha commesso le infrazioni per cui è stata deferita”. Ritiene questa Corte che il reclamo della società G.S. Mazara 1946 sia fondato e, quindi, meriti di essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione inflitta. Infatti, risulta dalla documentazione in atti che i suddetti certificati medici erano stati inviati alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con nota del 15.5.2007, successiva all’atto di deferimento del Presidente del Comitato del 7.5.2007. In secondo luogo, sempre documentalmente risulta che tutti i suddetti certificati medici di idoneità all’attività agonistica erano stati rilasciati, in data anteriore alle richieste di tesseramento dei singoli atleti, da professionista specializzato in medicina dello sport. Conseguentemente, all’atto della richiesta di tesseramento dei singoli calciatori, la società reclamante aveva già acquisito i relativi certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica. Sicché la violazione degli artt. 43 N.O.I.F. e 1 C.G.S. non sussiste. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla G.S. Mazara 1946 di Mazara del Vallo (Trapani), annulla la sanzione inflitta e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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