COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. MARIO D’ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA CONTROGUERRA / NOTARESCO, DISPUTATA IL 15/10/11, PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°19 DEL 20/10/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NOTARESCO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2012 INFLITTA DAL G.S. AL SIG. MARIO D’ALESSANDRO IN RELAZIONE ALLA GARA POLISPORTIVA CONTROGUERRA / NOTARESCO, DISPUTATA IL 15/10/11, PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°19 DEL 20/10/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Notaresco ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il D’Alessandro, a gioco fermo, insultato e sgambettato l’arbitro senza farlo cadere e per essersi attardato a lasciare il terreno di gioco alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterando ingiurie e gravi minacce. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione, in via principale, l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, in quanto il dirigente si sarebbe solo interessato al grave infortunio occorso ad un proprio calciatore da ricondursi, in sostanza, all’inadeguata gestione dell’incontro da parte dell’arbitro che avrebbe consentito il gioco violento, con la conseguenza che il permanere del dirigente sul terreno di gioco anche dopo il suo allontanamento sarebbe stato dettato dalla preoccupazione per la salute del calciatore (che aveva riportato la frattura della tibia e del perone); ha dedotto, in subordine, l’eccessività della sanzione, in quanto sproporzionata rispetto a quanto realmente accaduto ed oltremodo punitiva. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che il D’Alessandro aveva tenuto il comportamento descritto, allorché erano stati prestati i soccorsi al calciatore Carpineta Matteo, che si trovava a terra in conseguenza del grave infortunio subito. Osserva la Commissione che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta, in considerazione del fatto che le determinazioni del dirigente sono state conseguenza di una reazione eccessiva, pur determinata dal grave episodio verificatosi sul campo in danno del proprio calciatore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello, riducendo l’inibizione inflitta al Sig. D’Alessandro Mario fino al 31.12.2011, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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