COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED CUPELLO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 15.2.12 INFLITTA DAL G.S. AL PROPRIO ALLENATORE SIG. DI MARTINO NICOLA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / UNITED CUPELLO, DISPUTATA IL 6/11/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “H” (C.U. N° 22 DEL 10/11/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 24/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. UNITED CUPELLO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 15.2.12 INFLITTA DAL G.S. AL PROPRIO ALLENATORE SIG. DI MARTINO NICOLA IN RELAZIONE ALLA GARA REAL MONTAZZOLI / UNITED CUPELLO, DISPUTATA IL 6/11/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “H” (C.U. N° 22 DEL 10/11/11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società United Cupello ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il Di Martino spintonato il direttore di gara a seguito di rete convalidata alla squadra avversaria. Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta al Di Martino doveva ritenersi conseguenza di un errore formale, in quanto riferita a un dirigente e non all’allenatore, ovvero di un errore materiale, poiché lo stesso Di Martino, seppure entrato in campo per calmare gli animi, non avrebbe in alcun modo attinto l’arbitro. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e deve essere respinto, in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, dai quali si evince, invece, che l’allenatore del United Cupello, Di Martino Nicola, è entrato in campo in seguito alla rete assegnata alla squadra avversaria ed ha spintonato più volte con forza il direttore di gara. La sanzione inflitta appare, peraltro, congrua ed adeguata agli addebiti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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