COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA S.S.D. SAN PELINO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 500,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAURI ADRIANO FINO AL 31.10.2015) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / SAN PELINO, DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 DEL 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA S.S.D. SAN PELINO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 500,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE LAURI ADRIANO FINO AL 31.10.2015) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA / SAN PELINO, DISPUTATA IL 16/10/11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. N°19 del 20.10.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società San Pelino ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni:
- quanto all’ammenda a carico della società, perché, nel corso del 2º tempo, a seguito della seconda rete segnata dalla squadra locale, tutti gli occupanti la panchina si riversavano sul terreno di gioco circondando ed insultando l'arbitro con frasi offensive,e nella circostanza un calciatore di riserva, colpiva al viso con un violento schiaffo l'arbitro provocandogli fortissimo dolore alla mandibola; tutto ciò fra l'indifferenza dei dirigenti della squadra;
- quanto alla squalifica del calciatore Lauri perché il medesimo, nel corso del 2º tempo, in occasione della seconda rete realizzata dalla squadra di casa, unitamente a tutti gli occupanti la panchina, si portava sul terreno di gioco, insultando l'arbitro e nel contempo lo spintonava violentemente, facendolo barcollare per un paio di metri; espulso, non si allontanava e seguendo l'arbitro lo minacciava. Quindi mentre lo stesso direttore di gara annotava la sua espulsione sul taccuino, con rapidità ed estrema violenza gli sferrava sulla guancia sinistra uno schiaffo, facendogli girare il viso violentemente procurandogli fortissimo dolore alla mandibola. Per il forte dolore persistente, l'arbitro si vedeva costretto a recarsi nel pomeriggio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ortona dove gli veniva riscontrata una "contusione emimandibolare sn" e giudicato guaribile in 4 (quattro) giorni s.c.
La società appellante ha dedotto l’eccessività delle sanzioni inflitte in quanto, da un lato, propri dirigenti sarebbero intervenuti tempestivamente per calmare i calciatori in campo e, dall’altro, che il proprio tesserato, che in tanti anni di carriera non aveva mai avuto problemi disciplinari, avrebbe soltanto perso l’autocontrollo.
Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e come tale va respinto.
Dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dal rapporto di gara e dal successivo supplemento, risultano in maniera inequivocabile gli addebiti contestati poiché non risulta provato l’asserito intervento dei dirigenti della squadra appellante per sedare gli animi, mentre la stessa Società San Pelino ha ammesso la responsabilità del Lauri.
In questa sede, pertanto, devono confermarsi integralmente le decisioni assunte dal giudice di prime cure, in quanto congrue ed adeguate ai comportamenti censurati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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