COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTERBA TORO TOCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CENTERBA TORO TOCCO – FARESINA DISPUTATA IL 20.11.11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°24 DEL 24.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTERBA TORO TOCCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CENTERBA TORO TOCCO – FARESINA DISPUTATA IL 20.11.11 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°24 DEL 24.11.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Centerba Toro Tocco ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Perché molteplici propri sostenitori, durante ed a fine gara, minacciavano ed ingiuriavano pesantemente l'arbitro, cercando anche di scavalcare la rete di recinzione, senza riuscirvi. Inoltre, il direttore di gara, rientrando nello spogliatoio, al termine della partita, constatava che qualcuno era entrato nello stesso, la cui porta era stata chiusa a chiave, ed aveva rovistato nel suo borsone, senza comunque asportare alcunché. Mentre l'arbitro si trovava all'interno dello spogliatoio, un proprio tesserato , colpiva con un calcio la porta gridando una ingiuria rivolta sempre al direttore di gara. Nel riprendere l'auto, dopo la partita il direttore di gara notava che la gomma destra era stata sgonfiata parzialmente e mancavano i quattro tappini alle gomme”. Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti contestati, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve essere integralmente confermata, anche alla luce della circostanza, non ricordata nella decisione del primo giudice, che sostenitori della società ricorrente hanno fatto esplodere più volte dei petardi, durante lo svolgimento della gara Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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