COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 03/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO PROPOSTO DALLA ASD REAL PEPPINO CAMPAGNA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALLITELLI MICHELE, ALL’ALLENATORE DI BIASE SALVATORE E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE NARCISO MARIO PUBBLICATA CON IL C.U. N.27 DEL 02/11/2011.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 03/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO PROPOSTO DALLA ASD REAL PEPPINO CAMPAGNA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GALLITELLI MICHELE, ALL’ALLENATORE DI BIASE SALVATORE E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE NARCISO MARIO PUBBLICATA CON IL C.U. N.27 DEL 02/11/2011. Letto il reclamo proposto dalla società ASD Real Peppino Campagna avverso la squalifica per n.6 (sei) giornate inflitte dal G.S. al calciatore Gallitelli Michele, della squalifica fino al 31/03/2012 dell’allenatore Di Biase Salvatore e della inibizione fino al 30/06/2012 del Sig. Narciso Mario, come riportato sul CU n.27 del 02/11/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante, che ne ha fatto richiesta; Considerato preliminarmente come il reclamo proposto debba qualificarsi inammissibile riguardo la richiesta di riforma del Giudice Sportivo circa la ripetizione della gara perché dello stesso, in violazione dell’art. 46 CGS, non risulta inviata copia alla società controinteressata; Ritenuto come dall’esame degli atti ufficiali di gara sia emerso che il comportamento del giocatore Gallitelli Michele, benché fortemente irriguardoso ed aggravato dalla sua qualità di capitano, non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G. e come tale meritevole di rilettura da parte di questa CDT; Considerato ancora come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dagli approfondimenti istruttori da questa Commissione esperiti, sia emerso come il comportamento dei tesserati Di Biase Salvatore e Narciso Mario, benché fortemente irriguardoso nei confronti del D.G. non fosse ispirato da intenti violenti o preordinatamente aggressivi, non risultando acquisita in corso del procedimento la prova che le ferite dal D.G. riportate siano con certezza da ricondursi alla condotta dei sopra nominati tesserati; Osservato ancora come dalla lettura degli atti ufficiali di gara e dagli approfondimenti da questa Commissione operati sia emersa una qualche contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti da parte del D.G.; Ritenuto da ultimo come i “curricula” sportivi di società e tesserati testimonino riguardo una consolidata correttezza di comportamento, mirata all’educazione ed alla crescita sportiva sociale e umana dei propri tesserati e, pertanto, meritevole di attenzione in sede disciplinare. P.Q.M. • la C.D.T. dichiara, in via preliminare, inammissibile il ricorso proposto in riferimento alla richiesta di ripetizione della gara, perché in violazione di quanto dall’art. 46 del C.G.S. disciplinato; • in parziale accoglimento del proposto reclamo, in merito alle ulteriori istanze ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 4(quattro) giornate della squalifica inflitta al calciatore Gallitelli Michele; • la riduzione al 31 Gennaio 2012 della squalifica irrogata a Di Biase Salvatore; • la riduzione al 31 Marzo 2012 dell’inibizione inflitta a Narciso Mario; • conferma l’ammenda di Euro 200,00 a carico dell’ASD Real Peppino Campagna; • dispone restituirsi la tassa reclamo se versata.
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