COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVA SIRI CALCIO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE D’ARMENTO GIUSEPPE PER 4 GARE, COME DA DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.17 DEL 07.12.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVA SIRI CALCIO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE D’ARMENTO GIUSEPPE PER 4 GARE, COME DA DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.17 DEL 07.12.2011 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società C.S. NOVA SIRI CALCIO avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore D’ARMENTO GIUSEPPE per 4 gare, come da C.U. n.17 del 07.12.201l Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato come dall’esame del rapporto di gara, pur emergendo un comportamento antisportivo ed irriguardoso tenuto dal calciatore D’Armento Giuseppe nei confronti dell’arbitro, non possa dirsi accertata una condotta preordinatamente mirata a ledere l’inculumità fisica del D.G. e come per l’effetto la sanzione possa essere rideterminata come da dispositivo. Rilevato che, a norma dell’art.19, punto 4, lettera a, del C.G.S. in caso di condotta antisportiva ed irriguardosa nei confronti del D.G., è prevista una squalifica di 2(due) giornate, salvo l’applicazione di circostanze aggravanti; Considerato, da ultimo, come la reclamante non abbia formalizzato richiesta di audizione; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore D’Armento Giuseppe a n.ro 3(tre) gare; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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