COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S. VULTUR AVVERSO LA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE LAROTONDA ANTONIO FINO AL 24.01.2012, COME DA DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.40 DEL 2.12.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 23/12/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ C.S. VULTUR AVVERSO LA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE LAROTONDA ANTONIO FINO AL 24.01.2012, COME DA DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.40 DEL 2.12.2011 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società C.S. VULTUR avverso la inibizione inflitta dal G.S. al dirigente LAROTONDA ANTONIO fino al 24.01.2012, come da C.U. n.40 del 2.12.201l Letti gli atti ufficiali di gara e, procedutosi all’audizione del Presidente della predetta società, che ne aveva fatto regolare richiesta; Considerato come in sede di audizione la società reclamante abbia sostanzialmennte riconosciuto le responsabilità del proprio tesserato, in ordine ai fatti per cui è inibizione e successivo reclamo, pur giustificandone parzialmente la condotta in ragione di accadimenti verificatisi nel corso della gara e in dipendenza dell’inesperienza del ridetto dirigente; Ritenuto come dalla lettura degli atti ufficiali sia emersa la responsabilità del LAROTONDA Antonio per avere lo stesso assunto atteggiamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del D.G. Osservato alla stregua di quanto precede come tuttavia la collaborazione offerta in sede di audizione, si qualifichi meritevole di parziale rilettura della decisione adottata dal G.S., con conseguente temperamento della sanzione dallo stesso irrogata; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,e a modifica della decisione del G.S., riduce la inibizione inflitta al dirigente LAROTONDA ANTONIO fino a tutto il 10 01 2012; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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