COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.27 della Società CANTINELLA CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 51 del 03.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Cantinella Calcio a 5 – Magic Games Calcio A 5 del 29/10/2011 con il punteggio di 0-6; penalizzazione di DUE (2) punti in classifica; squalifica dell’allenatore CARAVETTA Angelo fino al 03/11/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.27 della Società CANTINELLA CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 51
del 03.11.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Cantinella Calcio a 5 – Magic Games Calcio A 5 del 29/10/2011
con il punteggio di 0-6; penalizzazione di DUE (2) punti in classifica; squalifica dell’allenatore CARAVETTA Angelo fino al
03/11/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
preliminarmente, che il reclamo proposto dalla Società Cantinella Calcio a 5 va dichiarato inammissibile con riferimento alla sola
impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Cantinella Calcio a 5–Magic Games Calcio a 5 (del 29.10.2011) col
punteggio di 0-6, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte di copia della
dichiarazione e dei motivi del reclamo medesimo, così come prescritto dall’art.33, comma 5, del C.G.S..
Pertanto, l’adita commissione decide nel merito sugli agli altri punti del reclamo.
Dal supplemento di rapporto dell’arbitro della gara de qua risulta che:
- al 32° del I tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra ospitata, l’allenatore della Società Cantinella Calcio
a 5, Caravetta Angelo, veniva allontanato dal campo per avere varcato indebitamente la linea laterale ed avere protestato contro
l’arbitro. Il Caravetta, tuttavia, anziché uscire dal terreno di gioco, si dirigeva verso il direttore di gara, colpendolo con una forte
testata alla parete frontale sx;
- il suddetto ufficiale di gara, per la violenza del colpo subìto, accusava “un fortissimo mal di testa” “fino a quasi perdere i sensi” e,
conseguentemente, non sentendosi più nelle condizioni di continuare a dirigere la gara, ne decretava la definita sospensione.
L’arbitro, precisa nel supplemento di rapporto, di essersi ripreso grazie al fattivo intervento di alcuni calciatori della squadra ospitata
che gli porgevano ghiaccio ed acqua, consentendogli, quindi, di raggiungere gli spogliatoi.
Il direttore di gara riusciva, quindi, a lasciare l’impianto di gioco grazie anche all’intervento delle forze dell’ordine, resosi necessario in
quanto il pubblico, nel frattempo, si era riversato all’interno del recinto di gioco, occludendo il passaggio.
Infine, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso del P.O. “San Francesco di Paola”, laddove gli veniva diagnosticato un “trauma cranico
minore”, con prognosi di gg.15 (come da verbale di pronto soccorso in atti).
Per tali fatti, il Giudice Sportivo Territoriale, oltre alla perdita della gara, irrogava alla Società Cantinella Calcio a 5 le seguenti
sanzioni (cfr. C.U. n.51 del 03.11.2011 del Comitato Regionale Calabria):
penalizzazione di due punti in classifica;
squalifica fino al 3 novembre 2014 dell’allenatore Caravetta Angelo.
La Società Cantinella Calcio a 5, nel reclamo in esame, afferma, in sintesi, che nulla di quanto dichiarato dall’arbitro risponde al vero
e che, in particolare, che il Caravetta non ha inferto alcuna testata al direttore di gara, essendosi solamente limitato a protestare con
veemenza, aggiungendo anche che sarebbe stato l’ufficiale di gara a posizionarsi “con fare minaccioso a pochi centimetri”
dall’allenatore, costringendolo a retrocedere.
Le argomentazioni difensive esposte nel ricorso mirano, in sostanza, a negare decisamente il compimento dell’atto di violenza
dell’allenatore ai danni dell’arbitro, ridimensionandolo ad una veemente protesta.
Tuttavia, le ragioni esposte dalla reclamante appaiono oggettivamente insufficienti a confutare quanto narrato dal direttore di gara,
tenuto conto, peraltro, che il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria di Paola non consente di dubitare sull’esistenza delle
conseguenze lesive derivanti dall’atto di violenza subìto dall’arbitro, a seguito del colpo ricevuto.
Si fa presente, inoltre, che il rapporto arbitrale, nel quale i fatti sono narrati in modo chiaro, puntuale e circoscritto, ha valore di prova
assoluta e privilegiata, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S..
Relativamente alle sanzioni, invece, appare conforme a giustizia ridurre la penalizzazione da due punti ad un punto in classifica
irrogata dal Giudice di prime cure alla società reclamante in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti accaduti,
confermando invece la squalifica a carico dell’allenatore Caravetta Angelo fino al 3 novembre 2014.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo in relazione all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara Cantinella Calcio a 5–
Magic Games Calcio a 5 (del 29.10.2011) col punteggio di 0-6;
riduce , in parziale accoglimento del reclamo, la penalizzazione inflitta alla reclamante da due punti ad UN punto in classifica,
confermando, invece, la squalifica fino al 3 NOVEMBRE 2014 dell’allenatore CARAVETTA Angelo;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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