COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.31 della Società S.S.NUOVA LIMBADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 03.11.2011 (squalifica del calciatore MACCARONE Panteleone fino al 02.03.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.31 della Società S.S.NUOVA LIMBADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 del 03.11.2011 (squalifica del calciatore MACCARONE Panteleone fino al 02.03.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Zungrese – Nuova Calcio Limbadi del 30.10.2011 risulta che al 42° del II tempo il calciatore Maccarone Pantaleone della società ospitata, per protestare avverso una decisione arbitrale, dava un “pizzicotto” al braccio dx dell’arbitro, proferendogli nel contempo un’espressione offensiva e minacciosa. Il Giudice di primo grado, decidendo sui fatti testé riportati, ha squalificato il Maccarone fino al 2 marzo 2012 (cfr. C.U. n.51 del 03.11.2011 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante sostiene che il calciatore suddetto avrebbe solamente poggiato la mano sul braccio dell’arbitro per richiamare la sua attenzione, smentendo categoricamente quanto addebitato al tesserato in questione dal direttore di gara. Tuttavia, la descrizione di quanto accaduto operata dall’arbitro appare chiara e puntuale e, tenuto conto che il rapporto arbitrale ha valore di prova assoluta e privilegiata (art.35, comma 1, del C.G.S.), non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella operata dall’ufficiale di gara in questione. Tuttavia, in considerazione della natura e dell’entità dei fatti ascritti al Maccarone, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di MACCARONE Pantaleone fino al 31 GENNAIO 2012 disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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