COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.34 della A.C.D. MOSCHETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 10.11.2011 (squalifica del calciatore MARCIANO’ Domenico fino al 30.03.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.34 della A.C.D. MOSCHETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 10.11.2011 (squalifica del calciatore MARCIANO’ Domenico fino al 30.03.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale risulta, in maniera chiara ed in equivoca che al 24° del II tempo della gara San Gaetano Catanoso - Moschetta del 02.11.2011, il calciatore Marcianò Domenico della società ospitata, già ammonito in precedenza, scagliava con violenza il pallone sul terreno di gioco in segno di protesta per una decisione arbitrale, venendo conseguentemente espulso per doppia ammonizione. Il Giudice Sportivo Territoriale (cfr. C.U. n.22 del 10.11.2011 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria), dopo aver correttamente esposto i fatti riportati poc’anzi, ha tuttavia squalificato il calciatore in questione fino al 10 marzo 2012 per “comportamento minaccioso ed irriguardoso oltre che per l’atto di violenza nei confronti dell’arbitro”. La reclamante sostiene che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in errore, essendosi il Marcianò reso responsabile solamente di aver scagliato il pallone a terra in segno di protesta e non certo di un atto di violenza né di un comportamento minaccioso ed irriguardoso ai danni dell’arbitro. L’adita Commissione ritiene le doglianze della reclamante del tutto fondate, in quanto il Giudice di prime cure è effettivamente incorso in un errore palese nell’addebitare al Marcianò, nel deliberato, fatti dei quali quest’ultimo non si è assolutamente reso responsabile. Infatti al calciatore in questione va ascritto esclusivamente il lancio del pallone a terra (non diretto al direttore di gara, per come risulta dal rapporto arbitrale) in segno di protesta per una decisione dell’arbitro non condivisa. Pertanto, si delibera in questa sede la riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice di primo grado a due giornate effettive di gara. P.Q.M. in accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore MARCIANO’ Domenico a DUE giornate effettive di gara, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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