COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.33 della Società A.S.D. ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui ai Comunicati Ufficiali n.17 del 04.11.2011 e n.19 del 10.11.2011(punizione sportiva perdita della gara Oratorio Beato Frassati – Rogliano del 23.10.2011 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore CAPUTO Antonello fino al 30 Maggio 2012; squalifica del calciatore GAROFALO Mirko fino al 31 DICEMBRE 2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.33 della Società A.S.D. ROGLIANO 1948
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui ai Comunicati
Ufficiali n.17 del 04.11.2011 e n.19 del 10.11.2011(punizione sportiva perdita della gara Oratorio Beato Frassati - Rogliano del
23.10.2011 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00, squalifica del calciatore CAPUTO Antonello fino al 30 Maggio
2012; squalifica del calciatore GAROFALO Mirko fino al 31 DICEMBRE 2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti i rappresentanti della Società ricorrente nonché il direttore di gara;
ritenuto che alla stregua dell’audizione dei direttore di gara i fatti ascritti al calciatore Caputo Antonello vanno diversamente valutati,
poiché è emerso che il calciatore Caputo Antonello ha mantenuto un comportamento reiteratamente minaccioso e offensivo nei
confronti del direttore di gara, senza attuare alcun tentativo di aggressione, per come dichiarato dallo stesso direttore di gara e
confermato in sede di audizione.
Per quanto riguarda il calciatore Garofalo Mirko, deve parimenti essere ridotta la squalifica, mentre deve essere confermata la
perdita della gara e dell’ammenda a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPUTO Antonello al 23 DICEMBRE 2011;
riduce la squalifica del calciatore GAROFOLO Mirko al 30 NOVEMBRE 2011;
conferma nel resto la decisione impugnata e dispone accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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