COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.35 della Società A.C. NUOVA DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale nr.54 del 10.11.2011 ( squalifica del calciatore TRENTINELLA Emanuele fino al 09 GENNAIO 2012, inibizione del dirigente TRIPODI Domenico fino al 09 settembre 2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 30/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.35 della Società A.C. NUOVA DELIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale nr.54 del
10.11.2011 ( squalifica del calciatore TRENTINELLA Emanuele fino al 09 GENNAIO 2012, inibizione del dirigente TRIPODI
Domenico fino al 09 settembre 2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso:
che il calciatore Trentinella Emanuele durante la gara ha mantenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di
gara tentando anche di colpirlo con un calcio;
che il dirigente Tripodi Domenico, a fine gara, ha mantenuto un comportamento offensivo- chiamandolo bastardo – minacciandolo di
morte e che, inoltre, ha tentato di aggredirlo non riuscendovi per l’intervento dei dirigenti della squadra avversaria;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue ed adeguate;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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