COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.42 della Società ASD DYNAMO SOCIAL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.11.2011 (squalifica del calciatore PANZINO Luigi per SETTE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.42 della Società ASD DYNAMO SOCIAL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 17.11.2011 (squalifica del calciatore PANZINO Luigi per SETTE gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il calciatore Panzino Luigi ha proferito frasi offensive e irriguardose nei confronti del direttore di gara, reiterate anche dopo l'allontanamento; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti accertati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PANZINO Luigi a QUATTRO giornate di gara effettive; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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