COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.50 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 1.12.2011 (squalifica del calciatore MERCURIO Leonardo fino al 30 MARZO 2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 13/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.50 della Società U.S.D. BORGIA 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 1.12.2011 (squalifica del calciatore MERCURIO Leonardo fino al 30 MARZO 2015). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara U.S.D. Borgia 2007 – Cardinale Calcio del 16.11.2011 e dai chiarimenti forniti telefonicamente dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta, risulta che al 18° del II tempo il calciatore Mercurio Leonardo della società ospitante veniva espulso per avere lanciato una pietra nei confronti dell’arbitro senza colpirlo; di seguito, dopo aver subito il conseguente provvedimento di espulsione, il Mercurio colpiva il direttore di gara con un calcio senza conseguenze lesive. Il giudice di prime cure, per i fatti narrati poc’anzi, ha squalificato il calciatore in questione fino al 30.03.2015, come da CC.UU. n.23 del 24/11/2011 e n.25 dell’01/12/2011 (errata corrige) della Delegazione Provinciale di Catanzaro. La ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara non viene discussa dalla reclamante che, però, contesta l’entità della sanzione irrogata al Mercurio in I grado, ritenendola eccessiva. In effetti, appare conforme a giustizia operare una congrua riduzione della sanzione impugnata, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascritti al Mercurio, tenuto conto anche che la pietra lanciata non ha colpito l’arbitro e che il calcio non gli ha provocato alcuna conseguenza lesiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore MERCURIO Leonardo fino al 30 MARZO 2013, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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