COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CLUB BATTIPAGLIA DEL 5.11.2011 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 24 Novembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
23. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA / CLUB
BATTIPAGLIA DEL 5.11.2011 – PROMOZIONE
La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Trentinara, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Delfino Simone, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, nonché dal referto arbitrale, non si evincono elementi tali da indurre questa C.D.T. a modificare la decisione del primo Giudice, che risulta equa, proporzionata e conforme alle disposizioni, di cui all’art. 19, comma 4, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai casi di condotta violenta. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società Real Trentinara; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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