COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 01 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 26. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / FAIANO DEL 13.11.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 01 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 26. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO MIRABELLA ECLANO – GARA MIRABELLA ECLANO / FAIANO DEL 13.11.2011 – ECCELLENZA La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano, avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Cantile Nicola, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, con il quale non sono state presentate motivazioni idonee ad indurre questa C.D.T. alla modifica, in senso favorevole al calciatore innanzi nominato, della decisione del Primo Giudice, nonché dal testo del referto arbitrale, peraltro chiaro e preciso nella descrizione dei fatti di cui al ricorso in esame, non si evincono elementi atti alla riduzione della sanzione impugnata. Essa, per il vero, risulta equa, proporzionata e conforme alle disposizioni, di cui all’art. 19, comma 4, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai casi di condotta violenta (“colpiva con un calcio alla gamba un calciatore avversario”, per di più “a gioco fermo”: di conseguenza, senza alcuna possibilità di dubbio, ad esempio, in ragione della concitazione e/o la tensione agonistica). La condotta del calciatore, appropriatamente qualificata come violenta, non può essere di certo derubricata in comportamento antisportivo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Mirabella Eclano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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