COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PASSARETTI LORENZO – GARA STASIA SOCCER CALCIO / SAN SEBASTIANO F.C. DEL 30.10.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 27. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PASSARETTI LORENZO – GARA STASIA SOCCER CALCIO / SAN SEBASTIANO F.C. DEL 30.10.2011 – ECCELLENZA La C.D.T, letto il reclamo proposto in proprio dal dirigente, sig. Passaretti Lorenzo, avverso la sanzione dell’inibizione e dell’ammenda pecuniaria di euro 250,00; sentito il reclamante, nella persona del suo assistente legale, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, l’assistente legale del ricorrente, nell’audizione odierna, nel mentre riconosce, correttamente, la responsabilità del proprio assistito, come da memoria difensiva ritiene che l’inibizione inflitta al reclamante sia troppo afflittiva. Poiché risulta che il dirigente, sig. Passaretti Lorenzo con la sua condotta successiva ha dimostrato di essere amareggiato per l’accaduto, avendo confermato le proprie responsabilità, nonché si è acclarato che egli non si era reso responsabile, in precedenza, di episodi del genere, questa Commissione giudica che l’inibizione inflitta possa essere ridotta al 30.10.2013, al fine della sua conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, rimanendo inalterata la decisione dell’ammenda pecuniaria accessoria. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dal reclamante, sig. Passaretti Lorenzo, riducendo la sanzione dell’inibizione, inflitta dal G.S.T., al 30.10.2013; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, di euro 65,00 (nella misura prescritta per gli atti di impugnazione proposti dai tesserati), in ordine alla quale la società di appartenenza, Stasia Soccer Calcio, aveva espressamente autorizzato l’addebito.
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