COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / COMPRENSORIO MISCANO DEL 20.11.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 28. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / COMPRENSORIO MISCANO DEL 20.11.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Giocondo Pasquale; visti gli atti ufficiali, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali della società – tra cui vanno certamente ricompresi i reclami proposti dalle società – vanno redatti su carta intestata o devono recare, in calce, il timbro sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto non è stato redatto su carta intestata, né è dato rilevarsi, in calce all’atto, il timbro ufficiale della società. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata, a norma dell’art. 33, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sporting Guardia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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