COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / BELLIZZI CALCIO DEL 6.11.2011 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
29. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / BELLIZZI CALCIO DEL 6.11.2011 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo è stato
sottoscritto dal sig. Antonio Ventura Mastrolembo, il quale non ha titolo a firmare l’atto d’ impugnazione, in quanto non riveste la qualifica di Presidente né risulta, dagli atti della società, alcuna delega di rappresentanza a suo favore, da parte della società Pro Colliano. La mancanza di legittimazione del sig. Antonio ventura Mastrolembo comporta la necessitata declaratoria d’inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pro Colliano.
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