COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI GREGORIANA ED ATLETICO PUGLIANO – GARA GREGORIANA / ATLETICO PUGLIANO DEL 30.10.2011 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 30. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI GREGORIANA ED ATLETICO PUGLIANO – GARA GREGORIANA / ATLETICO PUGLIANO DEL 30.10.2011 – 1^ CAT. La C.D.T, letti i reclami, riuniti per connessione; sentite, nelle persone del rispettivo rappresentante, le due società, che avevano presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza degli atti d’impugnazione. Deve premettersi che i dirigenti di ambedue le società, all’atto dell’audizione, hanno dichiarato che durante la gara sicuramente si erano verificati episodi di contestazione e confusione, ma non certo episodi violenti tali da indurre il direttore di gara a sospendere la gara. La Commissione, inoltre, ha preso atto dell’inoppugnabile documentazione, assolutamente probante, depositata dalla società ospitante. Ascoltato il direttore di gara, è emerso che egli, pur riportandosi al suo referto arbitrale, non è stato in grado di riferire quali episodi gravi siano avvenuti, tali da dover determinare la sospensione dell’incontro, al punto da sottolineare egli stesso che “pur essendo unico episodio di violenza, non me la sono sentita di proseguire la gara e prendo atto di quanto evidenziato dalla C.D.T.”. La Commissione aveva, invero, esibito al direttore di gara la probante documentazione depositata dalla società ospitante, il che ha determinato le dichiarazioni arbitrali, in audizione presso questa C.D.T., sostanzialmente e pesantemente modificative di quanto da lui riportato a referto, nell’ambito del quale alcune circostanze risultate assolutamente non conformi al vero, a grave detrimento dell’immagine arbitrale. Quale preoccupante elemento di sintesi della vicenda, invero, deve sottolinearsi il suo atto di autentica resipiscenza (“non me la sono sentita di proseguire la gara”), in stridente contrasto con quanto egli aveva, senza alcun addentellato con la realtà, addebitato alle due società contendenti ed ai sostenitori (“le due panchine… si sono avventate sui due calciatori, scatenando una rissa generale. Non riuscivo a distinguere i numeri dei calciatori in questione, in quanto indossavano tute da riscaldamento. Nel frattempo, più di cinquanta tifosi della società Gregoriana tentavano di forzare un cancello per entrare in campo… Sospendevo definitivamente la partita, ritenendo non esservi più le condizioni per assicurare la mia incolumità fisica e quella dei calciatori”). Deve, inevitabilmente, concludersi che l’arbitro era nelle condizioni obiettive di poter portare a termine la gara stessa, in radicale contraddizione con quanto da lui refertato (evidentemente, determinato da una situazione del tutto soggettiva, ma senza alcuna connessione con quanto effettivamente verificatosi), per cui questa C.D.T. dispone la ripetizione della gara. Devono, altresì, essere congruamente ridotte le sanzioni pecuniarie, alla luce di quanto acclarato da questa C.D.T., come segue: ad euro 100,00 quella a carico della società ospitante e ad euro 50,00 l’ammenda a carico della società Atletico Pugliano. Questa C.D.T. stigmatizza e censura doverosamente il comportamento dell’arbitro, per i motivi innanzi esposti, con la considerazione aggiuntiva che, se non fosse stata disponibile la probante documentazione, non sarebbe stato possibile ricostruire la vicenda nella sua realtà effettiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente i reclami proposti, disponendo la ripetizione della stessa; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alle tasse reclamo, non versate.
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