COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / TORRECUSO CALCIO DEL 7.11.2011 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 32. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING GUARDIA – GARA SPORTING GUARDIA / TORRECUSO CALCIO DEL 7.11.2011 – ATT. MISTA La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Grillo Marino, nonché dell’allenatore Garofano Antonio; preso atto dell’assenza della società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, quanto alla posizione dell’allenatore, sig. Garofano Antonio, va detto che, se indiscutibilmente il comportamento descritto in referto deve qualificarsi come irriguardoso e lesivo delle prerogative del direttore di gara, tuttavia lo stesso non è stato connotato da carattere violento od ingiurioso, per cui adeguata alla gravità di quanto commesso va ritenuta la squalifica fino al 20.12.2011, in tal senso dovendo ridursi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale. Quanto, poi, alla posizione del calciatore Grillo Marino, ritiene questa C.D.T. che, emergendo dal referto dell’arbitro che i due “schiaffi”, dai quali questi è stato colpito, erano stati indirizzati “nella parte alta della schiena”, la lesività degli stessi appare decisamente attenuata rispetto a quanto considerato dal G.S.T. Quanto all’identificazione dell’autore del fatto nella persona del calciatore Grillo Marino, essa non è stata in alcun modo posta in dubbio dal direttore di gara, per cui sul punto l’affermazione della responsabilità del calciatore va confermata, ancorché la sanzione equa, nella fattispecie, vada individuata nella squalifica fino al 10.02.2012, in tal senso dovendo ridursi la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto, riducendo le sanzioni, appresso specificate, come segue: a carico del calciatore Brangi Antonino, la squalifica fino al 10.02.2012; a carico dell’allenatore, sig. Garofano Antonio, la squalifica fino al 20.12.2011; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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