COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROLLER BALL AGROPOLI – GARA ROLLER BALL AGROPOLI / SPORTING CAVESE DEL 5.11.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 09 Dicembre 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 33. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROLLER BALL AGROPOLI – GARA ROLLER BALL AGROPOLI / SPORTING CAVESE DEL 5.11.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale istruttoria effettuata e dalle dichiarazioni rese nel referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il calciatore Mercurio Fabio si è reso autore di ingiurie e di un tentativo di aggressione. Di contra, la società reclamante non ha prodotto alcuna prova a discolpa circa le doglianze del reclamo, per cui non sussistono elementi tali da poter modificare quanto sanzionato dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Roller Ball Agropoli, confermando le decisioni del primo Giudice; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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