COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 50 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. IGEA MARINA Avverso squalifica per 3 giornate calc. GAVAGNIN NICOLA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011 gara IGEA MARINA – PERTICARA del 6.11.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
50 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.D. IGEA MARINA
Avverso squalifica per 3 giornate calc. GAVAGNIN NICOLA
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011
gara IGEA MARINA – PERTICARA del 6.11.2011
L’U.S.D. IGEA MARINA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento significando che sembra eccessiva la sanzione, anche perché il calc. GAVAGNIN, a fine
partita, ha chiesto scusa al direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto
originario, ha ribadito che il calc. GAVAGNIN NICOLA veniva espulso per aver pronunciato una imprecazione
blasfema, e che lo stesso, a fine gara, si scusava per l’accaduto;
- ritenuto che il comportamento, pur deplorevole, messo in atto dal calc. GAVAGNIN
possa essere punito con una sanzione più contenuta, trattandosi di una unica espressione blasfema della
quale, poi, si scusava con il direttore di gara,
d e l i b e r a
- di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc. GAVAGNIN NICOLA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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