COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 Avverso squalifica per 4 giornate calc. LORUSSO ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 2.11.2011 gara PARCO PIRONI – REAL BELLARIA del 29.10.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°21 del 23/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 Avverso squalifica per 4 giornate calc. LORUSSO ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 2.11.2011 gara PARCO PIRONI – REAL BELLARIA del 29.10.2011 L’A.S.D. REAL BELLARIA CALCIO A 5 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc. LORUSSO, dopo una decisione tecnica, rivolgeva all’arbitro una frase di critica e veniva espulso. Il giocatore all’uscita dal campo di gioco, scosso da tale interpretazione arbitrale, se la prendeva con un giovane tifoso che, per tutta la durata della gara, lo aveva bersagliato di offese. Appare evidente che l’atleta non avesse alcuna rimostranza nei confronti del direttore di gara, ma solamente con il tifoso in questione. E’ chiaro che il calc. LORUSSO avrebbe potuto evitare la protesta civile in campo, che non ha assolutamente offeso l’arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - ha ribadito che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. LORUSSO, espulso perché dalla panchina gli aveva rivolto frasi gravemente protestatarie ed irriguardose, lasciando il campo di gioco gli indirizzava frasi offensive, reiterate, dopo aver violentemente calciato il cancelletto di uscita, d e l i b e r a - di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. LORUSSO ANTONIO.Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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