COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°23 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 58 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. TAVERNA MONTECOLOMBO Avverso squalifica al 29.2.2012 all. DELLA BIANCIA ROBERTO e inibizione al 30.4.2012 dir.acc.uff. ROMANI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011 gara TAVERNA MONTECOLOBO – MORCIANO CALCIO del 6.11.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°23 del 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
58 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. TAVERNA MONTECOLOMBO
Avverso squalifica al 29.2.2012 all. DELLA BIANCIA ROBERTO e inibizione al 30.4.2012 dir.acc.uff.
ROMANI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 17 del 10.11.2011
gara TAVERNA MONTECOLOBO – MORCIANO CALCIO del 6.11.2011
L’U.S. TAVERNA MONTECOLOMBO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che
: 1) l’all. DELLA BIANCIA, dopo l’annullamento di una rete per la ricorrente, urtava la parete della panchina ed un
seggiolino, che era già distaccato dalla panchina, colpito finiva rotolando in campo. L’urto al petto dell’arbitro, attribuitogli,
è del tutto inventato in quanto impossibile da effettuarsi per la diversa stature dei due interessati; 2) il dir.acc.uff. ROMANI
ha protestato fortemente perché l’arbitro “persisteva ancora in atteggiamento inspiegabilmente ostile e provocatorio nei
nostri confronti”, quando si era già sul 4 – 0 a favore degli ospiti. I nostri due tesserati, non sono, come dipinti, persone
manesche mentre, alla luce dei fatti, il loro comportamento non proprio ortodosso, non è andato oltre al fatto verbale.
Chiede una congrua riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che : 1) dopo la segnatura di una rete
da parte della squadra avversaria, l’all. DELLA BIANCIA , protestando ed offendendolo, dava un calcio alla panchina,
dalla quale si staccava un seggiolino che finiva in campo; invitato ad abbandonare velocemente il campo, giratosi
improvvisamente mentre gli era vicino, lo urtava fortuitamente petto contro petto e, uscito dal terreno di gioco, continuava
ad indirizzargli epiteti offensivi; 2) il dir.acc.uff. ROMANI, dopo l’espulsione di un calciatore locale, entrato indebitamente
sul terreno di gioco, gli rivolgeva offese e per due o tre volte lo spingeva con le mani al petto, facendolo indietreggiare e,
lasciato il campo, continuava nell’indirizzargli offese;
- ritenuto che il comportamento dell’all.DELLA BIANCIA, in relazione alle precisazioni fornite
dall’arbitro, possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.12.2011 la squalifica delll’all. DELLA BIANCIA ROBERTO, ferma restando la
inbizione al 30.4.2012 del dir.acc.uff. ROMANI ANDREA.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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