COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°23 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 59 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso regolarità gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 2.11.2011 gara SPORTING VALBIDENTE – ATLETICO PREDAZZO dell’1.10.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°23 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 59 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SPORTING VALBIDENTE Avverso regolarità gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 18 del 2.11.2011 gara SPORTING VALBIDENTE – ATLETICO PREDAZZO dell’1.10.2011 L’A.S.D. SPORTING VALBIDENTE ripropone, dopo averlo fatto al Giudice Sportivo di Forlì, ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto in quanto, a suo dire, l’Atletico Predappio avrebbe schierato in campo il calc. HABBI BRAHIM “che non aveva titolo a partecipare, in quanto non ancora in regola con il tesseramento F.I.G.C. Chiede “l’applicazione delle norme in vigore”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - dato atto che l’art. 36, comma 7, del C.G.S stabilisce che ”con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo dinanzi all’Organo di prima istanza”, se non con l’eventuale riconoscimento della insussistenza della irregolarità dichiarata dal primo Giudice; - considerato che la ricorrente ripropone integralmente il reclamo inviato in prima istanza al Giudice Sportivo e da questi dichiarato inammissibile, mentre avrebbe dovuto appellarsi alla C.D. unicamente per la eventuale rimozione della dichiarazione di inammissibilità, che, se applicata, avrebbe comportato il rinvio degli atti al primo Giudice per la decisione nel merito, d e l i b e r a - di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dell’A.S.D. SPORTING VALBIDENTE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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