COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 63 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MILIA ALESSANDRO, tess.A.S.D. Castello Calcio a 5 e A.S.D. CASTELLO CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°24 del 14/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 63 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. MILIA ALESSANDRO, tess.A.S.D. Castello Calcio a 5 e A.S.D. CASTELLO CALCIO A 5 Con nota 9.11.2011 n. 2829/1496, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano : - il sig. MILIA ALESSANDRO, tess. A.S.D. Castello Calcio a 5, della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale, mediante dichiarazioni rese al termine della gara contro la soc. Calcio a 5 Rimini del 2.3.2011, - la società A.S.D. CASTELLO CALCIO A 5, a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo tesserato, ex art. 4, comma 2, e art. 5, comma 2, del C.G.S. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. MILIA ha fatto pervenire memoria difensiva in cui dichiara di non aver mai chiamato per nome il sig. Monti, che non conosceva ed al quale non si è mai rivolto direttamente, né tantomeno di aver pronunciato nei di lui confronti frasi offensive sia dei due arbitri della gara che della categoria arbitrale. Riconosce solo di aver espresso, in presenza dei suoi familiari presenti, valutazioni negative sulla conduzione arbitrale della gara, ma senza mai trascendere in parole ovvero in espressioni offensive. Nulla di più. Può essere che i fatti denunciati dal Monti siano accaduti, ma di certo non sono stati commessi dal Milia, come più persone possono confermare. Chiede di essere assolto per non aver commesso il fatto e , inoltre, di essere sentito, ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI preliminarmente informa di essersi accordato con il calc. MILIA per il patteggiamento, ex artt. 23 , per la irrogazione della squalifica di giorni 20 (anziché 1 mese come sanzione base). Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che debbasi affermare la responsabilità oggettiva dell’A.S.D. CASTELLO CALCIO A 5 con l’ammenda di € 400. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria depositata; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale ; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per il calc. MILIA, con ordinanza per lo stesso non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dal calc. MILIA integri la responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. MILIA ALESSANDRO la squalifica per giorni 20 ed all’A.S.D. CASTELLO CALCIO A 5 l’ammenda di € 200. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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