COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 67 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DINAMIK RONCO Avverso squalifica per 5 giornate calc. RANIERI CHRISTIAN delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 7.12.2011 gara DINAMIK RONCO – MELDOLA del 27.11.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
67 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. DINAMIK RONCO
Avverso squalifica per 5 giornate calc. RANIERI CHRISTIAN
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 23 del 7.12.2011
gara DINAMIK RONCO – MELDOLA del 27.11.2011
L’A.S.D. DINAMIK RONCO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento in quanto “il gesto seppur disdicevole del
calc. RANIERI non è stato fatto con premeditazione; il calciatore, dopo un calcio d’angolo a favore, si è strattonato con un avversario
e, mentre rientrava a centrocampo, girandosi, sputava, colpendo di striscio un avversario; non è andato incontro all’avversario con
l’intenzione di colpirlo in pieno. Questa differenza è molto importante. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il
calc. RANIERI, dopo un diverbio con un giocatore avversario, sputava volontariamente all’indirizzo di questi, mentre gli era di fronte,
colpendolo al petto,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 5 giornate del calc. RANIERI CHRISTIAN.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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