COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 70 RECLAMO PROPOSTO DA DIR.AC.UFF. STROZZI ARALD Avverso inibizione al 21.4.2012 delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 21 del 23.11.2011 gara JUVENTUS CLUB – TEAM CROCIATI del 20.11.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°25 del 21/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 70 RECLAMO PROPOSTO DA DIR.AC.UFF. STROZZI ARALD Avverso inibizione al 21.4.2012 delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 21 del 23.11.2011 gara JUVENTUS CLUB – TEAM CROCIATI del 20.11.2011 Il dir.acc.uff. STROZZI ARALD ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, in occasione di una decisione arbitrale non condivisa, gravemente offeso da tale atteggiamento, abbandonava volontariamente il campo, riferendosi al direttore di gara con l’epiteto “disonesto”. A tale comportamento seguiva l’espulsione e decise proteste del ricorrente anche da dietro la recinzione, da dove anche sostenitori di entrambe le squadre insultavano l’arbitro, che potrebbe avere ritenuto per errore udire il ricorrente inveire in modo continuativo. Al termine della gara seguiva una discussione circa la civilissima richiesta di restituzione dei documenti. Tra le proteste, probabilmente sfociate in espressioni colorite, per le quali espressamente si scusa, non ha mai utilizzato parole ed allusioni discriminatorie la provenienza territoriale dell’arbitro, nel mentre che è possibile che tra le decine di urlatori, si sia attribuita una colpa al cosiddetto capro espiatorio. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - premesso che il dir. STROZZI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stato invitato, non si è presentato all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il dir. STROZZI veniva allontanato dal terreno di gioco per avergli rivolto frasi offensive, fra le quali una riferentesi al suo luogo di origine. Lo stesso, poi, reiterava le offese da fuori campo ed a fine gara entrava, senza permesso, nello spogliatoio dell’arbitro e, con fare molto arrogante, voleva la restituzione dei documento, visti gli artt. 11 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 29.4.2012 del dir.acc.uff. STROZZI ARALD. Dispone per l’incameramento della tassa versata.
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